Revoca semilibertà: la condotta del condannato è decisiva
La concessione di misure alternative alla detenzione, come la semilibertà, rappresenta un pilastro del sistema penale orientato alla rieducazione. Tuttavia, tale beneficio è subordinato al rispetto di precise regole di condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, confermando la revoca semilibertà per un detenuto la cui condotta è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Semilibertà alla Revoca
Il caso riguarda un uomo ammesso al regime di semilibertà che ha commesso una serie di gravi violazioni. In particolare, si era messo alla guida in stato di ebbrezza, causando un incidente stradale. Oltre a ciò, era rientrato in istituto in ritardo rispetto all’orario consentito e, aspetto cruciale, aveva omesso di riferire l’accaduto agli operatori penitenziari. L’autorità giudiziaria ne è venuta a conoscenza solo a seguito della trasmissione della notizia di reato. Di fronte a questi eventi, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca del beneficio, ritenendo che il comportamento del soggetto dimostrasse l’inidoneità della misura a proseguire il suo percorso rieducativo.
Il Ricorso per Cassazione del Condannato
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la sua difesa, i giudici di merito non avrebbero tenuto nel dovuto conto le giustificazioni da lui fornite e non avrebbero spiegato in modo adeguato perché il regime di semilibertà non fosse più idoneo.
La Decisione della Corte sulla Revoca Semilibertà
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno stabilito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era stata completa, logica e coerente. La decisione di revoca non era stata affatto arbitraria, ma fondata su una precisa e dettagliata analisi della condotta tenuta dal condannato.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si è incentrata su due punti fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente considerato la gravità cumulativa dei comportamenti: la guida in stato di ebbrezza, l’incidente, il ritardo e soprattutto l’omessa comunicazione dell’accaduto. Quest’ultimo elemento, in particolare, è stato interpretato come un segnale di inaffidabilità e di mancanza di adesione al percorso di reinserimento. In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il compito della Cassazione non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era adeguata e priva di vizi logici, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza l’idea che le misure alternative alla detenzione sono una concessione basata sulla fiducia e sulla responsabilità. La revoca semilibertà è una conseguenza inevitabile quando il condannato, con il suo comportamento, dimostra di non essere meritevole di tale fiducia. La decisione sottolinea che non basta astenersi dal commettere nuovi reati, ma è necessario mantenere una condotta complessivamente rispettosa delle regole e trasparente nei confronti delle autorità di sorveglianza. Per chi beneficia di queste misure, la trasparenza e il rispetto delle prescrizioni non sono optional, ma il fondamento stesso su cui si regge il patto fiduciario con lo Stato.
Quali comportamenti specifici hanno portato alla revoca della semilibertà in questo caso?
La revoca è stata causata da una serie di comportamenti: aver guidato in stato di ebbrezza causando un incidente, essere tornato in ritardo rispetto all’orario consentito e aver omesso di riferire l’accaduto agli operatori, che lo hanno scoperto solo dopo la trasmissione della notizia di reato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti che hanno portato alla revoca di una misura alternativa?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi già acquisiti e valutati dal giudice di merito, in quanto ciò non è consentito in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro la revoca della semilibertà?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà applicata a COGNOME NOME;
Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto le giustificazioni fornite dal condannato e senza evidenziare le ragioni per le quali il regime non sarebbe più idoneo;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta (avere guidato in stato di ebrezza causando un incidente, essere tornato in ritardo e avere omesso di riferire quanto accaduto agli operatori che ne sono venuti a conoscenza solo quando è stata trasmessa la notizia di reato) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell’inidoneità della misura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ap i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024