Revoca Semilibertà: La Cassazione Conferma la Decisione del Tribunale
La gestione delle misure alternative alla detenzione, come la semilibertà, richiede un delicato equilibrio tra le esigenze di risocializzazione del condannato e la tutela della sicurezza pubblica. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di revoca semilibertà, fornendo chiari principi sulla valutazione del comportamento del detenuto. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
I Fatti di Causa
Un detenuto, ammesso al beneficio della semilibertà, si era visto revocare la misura dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione era scaturita dalla gestione di una nuova attività lavorativa intrapresa dal soggetto. In particolare, il Tribunale aveva contestato la tardiva comunicazione agli operatori penitenziari dell’avvio dell’attività (avvenuta ad agosto ma comunicata solo a settembre) e, soprattutto, l’inidoneità dell’attività stessa. Quest’ultima era stata giudicata inadeguata per la mancanza di una retribuzione certa, per l’inadeguatezza dei locali e per l’elevato pericolo di recidiva connesso alla sua natura.
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la motivazione della revoca fosse generica, illogica e basata su mere congetture. A suo dire, non era stata effettuata una valutazione complessiva del suo comportamento e la modifica dell’attività lavorativa era stata, al contrario, valutata positivamente dagli operatori penitenziari.
L’Analisi della Cassazione sulla Revoca della Semilibertà
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una lettura alternativa delle circostanze, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. In questo caso, la Corte ha stabilito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era immune da vizi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, era completa e coerente. I giudici di merito avevano correttamente considerato la situazione complessiva, la personalità del ricorrente e la gravità dei reati commessi. La decisione di revoca semilibertà era fondata su elementi concreti e non su congetture. In particolare, il Tribunale aveva adeguatamente spiegato perché la nuova attività fosse inidonea a garantire il percorso di reinserimento, evidenziando la mancanza di retribuzione, l’inadeguatezza logistica e il rischio di ricaduta nel reato. La tardiva comunicazione agli operatori è stata un ulteriore elemento che ha pesato negativamente sulla valutazione del comportamento. La Corte ha quindi concluso che, di fronte a una motivazione logica e ben argomentata, non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa interpretazione dei fatti, come richiesto dal ricorrente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del detenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Un ricorso ha possibilità di successo solo se denuncia vizi di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione, non se si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti. Per i soggetti ammessi a misure alternative, la decisione sottolinea l’importanza cruciale della trasparenza e della piena collaborazione con gli organi di sorveglianza. Qualsiasi cambiamento significativo, come l’avvio di una nuova attività lavorativa, deve essere comunicato tempestivamente e deve essere pienamente compatibile con le finalità della misura, altrimenti il rischio di una revoca del beneficio diventa concreto.
Per quale motivo può essere revocata la misura della semilibertà?
Sulla base del caso esaminato, la semilibertà può essere revocata se il condannato intraprende una nuova attività lavorativa senza comunicarla tempestivamente alle autorità e se tale attività è ritenuta inidonea (ad esempio, per mancanza di retribuzione, locali inadeguati) e comporta un elevato rischio di recidiva.
La Corte di Cassazione può riesaminare il comportamento del detenuto?
No. La Corte di Cassazione non effettua una nuova valutazione dei fatti o del comportamento della persona. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice precedente sia legalmente corretta e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OVADA il 06/10/1967
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l’effetto revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a NOME COGNOME;
Rilevato che con il ricorso, così come ulteriormente ribadito nella memoria pervenuta i 18 febbraio 2025 con documentazione alelgata, e si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su elementi congetturali per cui, di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamen complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell’esecuzione della misura, ciò anche considerato che la modifica dell’attività lavorativa richiesta era stata positivamente valutata operatori penitenziari e che il detenuto si era prontamente attivato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla situazione complessiva, alla personalità del ricorrente, gravità dei reati commessi e, soprattutto, alle modalità di gestione dell’attività lavorat ammissione alla misura, -cioè che risulta per tabulas che il condannato ha omesso di informare tempestivamente gli operatori (la partita iva è stata attribuita ad agosto 2024 e la comunicazi non è avvenuta prima del mese di settembre)- e pure evidenziando le ragioni per le quali l nuova attività è inidonea (mancanza di retribuzione, locali allo stato inadeguati, pericolo el di recidiva), ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misur e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettu che non è consentita in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inamrnissibile r in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, de 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025
Il
ConsigliArerestensore
Monaco
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