Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15162 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 23/09/1978
avverso l’ordinanza del 6/11/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME detenuto in forza del provvedimento di cumulo emesso il 29 ottobre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che aveva determinato in 22 anni e 6 mesi di reclusione e 4 mesi di arresto la pena inflittagli per concorso in omicidio aggravato, concorso in tentata rapina, concorso in violazione della legge sulle armi, evasione e violazione dell’art. 186, comma 7, codice della strada; e, con lo stesso provvedimento, lo aveva ammesso alla misura della semilibertà.
1.1. Prima che fosse redatto il relativo programma di trattamento e che, dunque, la misura avesse inizio, erano state segnalate le ripetute violazioni delle prescrizioni applicategli con il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 Ord. pen., di cui Gentile si era reso responsabile nel settembre 2023; violazioni, sanzionate disciplinarmente in 6 occasioni, che erano state comunicate all’Ufficio di sorveglianza soltanto il 24 ottobre 2023 e, dunque, successivamente alla concessione della misura alternativa.
1.2. Con ordinanza in data 30 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva disposto la revoca della semilibertà, tenuto conto delle condotte di rilevanza disciplinare ascritte a Gentile tra il settembre 2023 e l’ottobre 2023, per essere rientrato in istituto in ritardo rispetto all’orario stabilito e avvalendo ripetutamente, in assenza di autorizzazione, di un taxi che era stato pagato con una carta di credito che egli non avrebbe potuto detenere, nonché per il rifiuto di far controllare la borsa e la propria persona, al rientro in istituto. Nel frangente, l’ordinanza di revoca aveva anche evidenziato che la dott.ssa NOME COGNOME responsabile della RAGIONE_SOCIALE presso cui svolgeva l’attività lavorativa, aveva dichiarato di non sapere nulla in merito al pagamento, da parte della cooperativa, del taxi utilizzato da Gentile per rientrare in istituto e di non essere a conoscenza della richiesta di lavoro straordinario di Gentile, pervenuta il 28 settembre 2023 mediante una mail della cooperativa, che ella aveva, peraltro, escluso di aver inviato benché fosse a sua firma, precisando che la stessa avrebbe potuto essere stata trasmessa da altri, essendo l’account accessibile ai dipendenti e collaboratori della società.
1.3. Con sentenza in data 5 aprile 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il provvedimento di revoca, rilevando che la decisione del Tribunale appariva viziata sul piano motivazionale, atteso che il Collegio di merito non aveva valutato gli esiti di indagini difensive, pur presenti in atti, costituiti dal dichiarazioni della nuova presidente della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME che aveva riferito di avere, in più occasioni, assunto l’onere economico derivante
dall’uso del taxi da parte di COGNOME, sovente reso necessario da esigenze di carattere lavorativo o dal malfunzionamento del trasporto pubblico e aveva anche affermato che la dott.ssa COGNOME che si era detta all’oscuro di tali circostanze, non era a conoscenza di quanto effettivamente avvenuto.
1.4. Con ordinanza in data 6 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente disposto la revoca della misura della semilibertà, nei confronti di COGNOME. Il Collegio ha premesso che la revoca doveva ritenersi ammissibile, atteso che, successivamente alla adozione della misura alternativa, era emersa l’esistenza di una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta come presupposto del provvedimento applicativo. Nel merito, dopo avere riepilogato le violazioni delle prescrizioni commesse durante il periodo di ammissione del lavoro all’esterno, il Tribunale ha evidenziato come le allegazioni difensive, non considerate dal provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, non obliterassero la gravità delle infrazioni commesse, atteso che, anche a voler ritenere che il taxi fosse stato pagato dal datore di lavoro, la tesi difensiva, secondo cui i ritardi erano legati a esigenze di lavoro, era stata smentita dallo stesso COGNOME, che li aveva di volta in volta giustificati con lo sciopero dei trasporti, con un attacco di panico, con un momento di distrazione ecc. Fermo restando che doveva ritenersi grave sia l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro depositato sul conto corrente dell’istituto, sia che egli avesse mantenuto una corrispondenza esterna al carcere; venendo, altresì, segnalato l’atteggiamento irriverente e polemico da lui tenuto, sottolineato in plurimi provvedimenti in atti. Tali complessive emergenze sono state, altresì, valorizzate ai fini di una complessiva rilettura del percorso penitenziario di Gentile, punteggiato da numerose violazioni delle prescrizioni, nonostante le quali egli era stato ogni volta riammesso ai benefici e le cui prescrizioni aveva nuovamente violato. Un percorso, questo, che ha indotto conclusivamente il Tribunale a formulare un giudizio di inaffidabilità del detenuto, tale da giustificare la revoca della misura. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME COGNOME deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce un contrasto nelle valutazioni dei vari collegi giudicanti che si sarebbero occupati delle richieste di beneficio avanzate nell’interesse di Gentile.
Sotto un primo profilo si evidenzia che: all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Corte di cassazione di un’ordinanza di rigetto di istanza detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il Tribunale
di sorveglianza avrebbe prospettato, con ordinanza in data 20 giugno 2024, che Gentile potesse chiedere l’affidamento in prova ordinario; nelle more del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della revoca della semilibertà, egli sarebbe stato ammesso nuovamente al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 Ord. pen., essendo stato assunto presso lo studio legale del suo difensore ed avendo la relazione di sintesi offerto informazioni positive del percorso detentivo del soggetto, tanto da ritenere la prosecuzione della carcerazione «non piu’ funzionale» rispetto alle prospettive del detenuto; nello stesso torno di tempo, il Magistrato di sorveglianza avrebbe respinto l’istanza di concessione provvisoria dell’affidamento in prova, cui avrebbe fatto seguito l’adozione di un provvedimento presidenziale di inammissibilità della richiesta, emesso inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 58-quater Ord. pen., avendo Gentile subito la revoca della semilibertà. L’insieme di tali provvedimenti esprimerebbe, da un lato, una non linearità di valutazioni da parte della magistratura di sorveglianza e, dall’altro lato, un atteggiamento di pregiudizio dei magistrati che avrebbero deciso sulle istanze del detenuto, in particolare, per quanto di interesse, rispetto alla revoca della semilibertà, avendo l’ordinanza impugnata valorizzato «la complessa storia penitenziaria» di Gentile, senza tenere conto dei suoi rilevanti progressi trattamentali (con il conseguimento della laurea in giurisprudenza, di 2 master in Cybersecurity e Criminologia, la prestazione di attività lavorativa allo sportello giuridico del carcere, la scrittura di numerosi articoli, il conseguimento di encomi e la fruizione di oltre 900 giorni di liberazione anticipata) e del fatto che l precedenti revoche del lavoro all’esterno, avvenute tra il 2017 e il 2020, erano già state valutate al momento della concessione della semilibertà, con conseguente contrasto tra giudicati; e senza considerare che Gentile non avrebbe mai pagato il taxi con il bancomat e che il suo rifiuto di aprire la borsa sarebbe stato dovuto alla pretesa che fossero rispettate le modalità della perquisizione a suo carico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura il contrasto tra la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto Gentile inaffidabile, e quella della Casa circondariale di Monza, che avrebbe, invece, dato parere favorevole alla riammissione al lavoro all’esterno e persino alla concessione dell’affidamento in prova, valutandone positivamente il percorso detentivo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 50 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca della semilibertà.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca di una misura alternativa · potrebbe essere disposta in presenza di condotte successive all’inizio di essa, le quali, per natura, modalità di commissione e oggetto, siano tali da arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento,
che nel caso di specie, tuttavia, non avrebbero mai sollecitato la revoca, a conferma che quel rapporto di fiducia non si era incrinato. Inoltre, nei confronti di COGNOME non sarebbe mai stato redatto il programma di trattamento ai sensi dell’art. 101, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sicché le condotte poste a fondamento del provvedimento non consentirebbero di disporre la revoca, che sarebbe priva di motivazione e frutto di un pregiudizio, dimostrato dal decreto di inammissibilità dell’istanza di affidamento ai servizi sociali in ragione di una revoca della semilibertà non ancora definitiva.
In data 28 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere disattesa la censura difensiva, articolata con il terzo motivo, con cui il ricorso evidenzia come la misura della semilibertà non avesse mai avuto esecuzione, sicché nessuna violazione della misura sarebbe stata commessa da parte di Gentile. Ciò che, pertanto, non avrebbe consentito di procedere alla revoca.
Infatti, già nella pronuncia rescindente era stato sottolineato come la revoca della misura fosse stata disposta a partire dal principio generale della revocabilità dei provvedimenti adottati in un procedimento di sorveglianza quando risulti, successivamente alla loro adozione, la diversa situazione di fatto, rispetto a quella assunta come presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 279056 01). Dunque, la revoca era stata disposta non a cagione delle violazioni delle prescrizioni della misura alternativa, quanto in conseguenza della segnalazione di condotte antecedenti che il Tribunale non aveva valutato al momento della applicazione della semilibertà e che, ove conosciute, non avrebbero condotto all’applicazione di essa.
Tanto osservato, devono ritenersi inammissibili le censure con cui la Difesa lamenta l’asserito «pregiudizio» che avrebbe inficiato la decisione impugnata.
Invero, la relativa deduzione, ancorché ripetutamente espressa nel ricorso, si connota in termini di assoluta genericità e vaghezza, tanto da non essere nemmeno esattamente definibile nei suoi contorni, non essendo chiaro se la difesa intenda evidenziare, in termini sostanziali, una sorta di ormai consolidato giudizio
di inaffidabilità sulla persona di COGNOME che i magistrati dell’Ufficio di sorveglianz di Milano avrebbero nel tempo maturato; o se il ricorso intenda censurare un pregiudizio in senso tecnico, da intendersi come un precedente pronunciamento che abbia anticipato la decisione oggi impugnata.
Nel primo caso, dovrebbe senz’altro pervenirsi a un giudizio di manifesta infondatezza della relativa prospettazione. Ciò in quanto le statuizioni cui essa si riferisce concernono istanze differenti del detenuto, valutate in tempi diversi e sulla base di elementi di fatto non coincidenti, come parrebbe evincersi dal tenore del ricorso. Pertanto, l’eventuale ripetersi di valutazioni negative a carico di Gentile in realtà appare il frutto di autonome decisioni, il cui sovrapporsi, negli esiti, s configura come del tutto fisiologico rispetto a un lungo percorso detentivo come quello del richiedente.
Nel secondo caso, va innanzitutto evidenziato, quanto alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 58-quater Ord. pen. della richiesta di affidamento in prova, come non vi sia alcun elemento che consenta di ipotizzare, da parte del Tribunale, una anticipazione del giudizio relativo alla revoca della semilibertà, essendo del tutto plausibile che la relativa decisione possa essere il frutto di un mero errore, atteso che, non essendo ancora definitiva la procedura di revoca, non avrebbe potuto essere rilevato l’effetto preclusivo contemplato dal citato art. 58quater; un errore che ben avrebbe potuto essere rilevato attraverso la sua tempestiva impugnazione, il cui avvenuto esperimento il Collegio non è, però, in grado di accertare. In ogni caso, va ribadito che un’ipotetica situazione di incompatibilità riferibile alla persona fisica del giudice, legata a una anticipazione del giudizio o a un atteggiamento di pregiudiziale chiusura alle istanze del richiedente, non potrebbe essere dedotta in questa sede. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, l’esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né la eventuale violazione del dovere di astensione incide sulla capacità del giudice e, pertanto, essa non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, poi, al prospettato «contrasto di valutazione tra collegi giudicanti», che parrebbe evocato con riferimento al provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Monza in data 10 luglio 2024, con cui Gentile sarebbe stato nuovamente ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 Ord. pen., è appena il caso di rilevare che «nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio consistente nella contraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti» (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, COGNOME,
Rv. 255417 – 01; da ultimo, in termini, Sez. 3, n. 32490 del 03/07/2023, COGNOME, non massimata), tanto più quando, come nel caso qui esaminato, essi sono riferibili a tipologie di atti e a procedimenti differenti, i quali, proprio ragione della diversità di struttura e funzione, ben possono dare luogo a differenti valutazioni di merito da parte di distinti organi giurisdizionali.
5. Quanto, ancora, alla deduzione difensiva, formulata con il primo motivo di ricorso, secondo la quale il Giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla sentenza rescindente, non considerando le indagini difensive e la concessione medio tempore del beneficio previsto dall’art. 21 Ord. pen., essa si palesa aspecifica, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata che, con apprezzamento di merito, ha preso in esame le indagini difensive, ritenendole non idonee ad incidere «sulla valutazione della gravità delle condotte in esame e sulle reiterate infrazioni commesse dal detenuto»; e ciò in ragione della ritenuta inverosimiglianza della prospettazione difensiva circa le esigenze lavorative che stavano alla base dei ritardi, smentite dalle dichiarazioni rese dallo stesso Gentile nell’immediatezza, nonché dell’ammissione, da parte del detenuto, di avere utilizzato una carta bancomat «qualche volta per pagare il taxi»: carta «che gli era stata spedita dalla madre presso la sede di lavoro».
Quanto, poi, alle ragioni addotte da Gentile per giustificare il rifiuto di aprire la borsa in occasione del suo rientro in istituto, la relativa deduzione si rivela del tutto non autosufficiente, atteso che il ricorrente non ha allegato all’odierno ricorso la decisione del reclamo avverso la sanzione disciplinare irrogatagli in quel frangente.
Né possono in alcun modo condividersi le argomentazioni difensive con cui viene censurata la rivalutazione del precedente percorso penitenziario di Gentile, caratterizzato da plurime violazioni delle prescrizioni impartitegli in occasione dell’ammissione ai permessi premio e al lavoro all’esterno ex art. 21 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, sul punto, ha infatti richiamato la revoca di quest’ultimo beneficio, avvenuta nel novembre 2018, «per andamento negativo» e in data 18 novembre 2020 a cagione di «plurime infrazioni disciplinari»; mentre in data 27 novembre 2020 era stata segnalata la presenza, in compagnia di COGNOME, di un pregiudicato in occasione della fruizione di un permesso premio. Tali episodi, seppur già vagliati dalla magistratura di sorveglianza nell’ambito di altri procedimenti, sono stati legittimamente rivalutati dal Tribunale alla luce del dato, ritenuto non illogicamente significativo, della sopravvenienza delle plurime violazioni delle prescrizioni che hanno dato origine al procedimento di revoca della semilibertà, le quali hanno consentito di riscontrare, lungo un arco di tempo assai ampio, una radicata e costante difficoltà del detenuto di uniformarsi alle regole impartitegli in occasione dell’ammissione a misure extramurarie. Tale rivalutazione
non configura alcuna violazione dei limiti posti dal giudicato formatosi nei procedimenti cui i relativi benefici afferivano, né in quello relativo al procedimento
di concessione della semilibertà. Infatti, si è al cospetto di un consentito nuovo apprezzamento del compendio istruttorio operato in sede di rinvio conseguente ad
un annullamento per vizio di motivazione (cfr. Sez. 6, n. 36766 del 28/04/2023,
COGNOME, Rv. 285180 – 01), nel contesto di un giudizio globale sulla personalità
del detenuto che costituisce l’oggetto precipuo della «giurisdizione rieducativa» e che, ontologicamente, si sostanzia nell’analisi dinamica di episodi, accadimenti,
stati personali del soggetto richiedente che, proprio perché collocati nell’arco della detenzione e dunque in un tempo che può essere assai ampio, possono essere già