Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 7 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura della semilibertà nei confronti di NOME COGNOME, in quanto, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, alla vista delle Forze dell’ordine che gli intimavano l’alt con dispositivi sonori e visivi, anziché fermarsi
aveva modificato il senso di marcia fuggendo a forte velocità e compiendo manovr pericolose per evitare i pedoni.
Il COGNOME ricorre avverso tale ordinanza, deducendo la violazione legge, in relazione all’art. 51 ord. pen. in quanto, ai fini della revoca, il di sorveglianza avrebbe valorizzato un’unica condotta, occasionale e penalmen irrilevante, la quale non costituiva violazione delle prescrizioni impos programma di trattamento.
Deduce, inoltre, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale indica concreto gli elementi fattuali e psicologici dai quali era stato dedotto il fa della misura, e per aver travisato il significato delle prescrizioni conten programma trattamenta le.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini del giudizio revoca della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalit commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato ammesso alla misura e gli organi preposti sua gestione, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del primo ne riveli l’inidoneità al trattamento e quindi sottenda l’esito negativo dell’espe (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, NOME, Rv. 248357-01; Sez. 1, n. 46631 d 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 – 01).
Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorvegl che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motiv logica ed esauriente.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata è incensurabile, laddove essa è pervenut alla conclusione del sostanziale venir meno del rapporto fiduciario so menzionato e della interruzione del percorso di risocializzazione del condannato
In particolare, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, il Tribu di sorveglianza è pervenuta a tale conclusione attribuendo rilievo decisivo, non come affermato dalla difesa, ad una mera infrazione al codice della strada, be alla circostanza che il COGNOME non si era fermato all’alt intimatogli dalle
dell’ordine e si era dato alla fuga, ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione e per l’incolumità dei passanti, sottraendosi evidentemente ai controlli della Polizia. Proprio tale condotta, non irragionevolmente, è stata valutata come grave, in quanto indicativa della incapacità del ricorrente di comprendere il significato del beneficio concessogli, sia della sua perseveranza nel tenere condotte devianti e, in definitiva, di gravità tale da rendere manifesta l’inadeguatezza della semilibertà a consentire il suo reinserimento sociale.
D’altra parte, le censure svolte con il ricorso tendono a provocare una rivalutazione delle circostanze di fatto non consentita in questa sede. Invero, compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Tale valutazione nella specie non può che essere positiva, avendo l’ordinanza impugnata correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti e dato conto con motivazione congrua ed esaustiva, rispettosa delle disposizioni normative, dell’esito cui è pervenuta.
A tali conclusioni segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.