Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49065 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49065 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà concessa a NOME COGNOME, decisa con ordinanza del 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
La difesa dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 51 Ord. pen., nonché assenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura, che sarebbero stati considerati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in modo errato, con riferimento alla valutazione di non idoneità del condannato rispetto al programma trattannentale.
La difesa ha presentato memoria difensiva, chiedendo la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione, ed insistendo per l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale: il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente valorizzato sia le circostanze del controllo, 1’11 novembre 2022, del Montagnino, in compagnia di pregiudicati, a bordo di un lussuoso veicolo, sia l’esito dell’operazione di P.G. del 31 gennaio 2023, allorquando il condannato veniva trovato in possesso di una somma di denaro in contanti di C
1300, sulla cui provenienza forniva, nell’immediato, dichiarazioni rivelatesi mendaci; nonché, a seguito di perquisizione nell’autorimessa nella sua disponibilità, veniva rinvenuto un ciclomotore privo di targa.
il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell’affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023