Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 964 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a CATANIA l’11/07/1955 avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la reazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 22 maggio 2024 revocava la misura della semilibertà concessa a Platania Bernardo, confermando il provvedimento assunto in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione di legge con riguardo agli art. 50 e 51 della L. 354/75.
Secondo il ricorrente, l’impugnato provvedimento sarebbe basato su presupposti sbagliati, poichŁ il Platania non avrebbe violato alcuna prescrizione, essendosi affidato al fatto che la patente gli sarebbe stata restituita.
Platania, anzi, avrebbe seguito fedelmente il programma recandosi sempre al lavoro e ciò nella consapevolezza dell’importanza dello svolgimento dell’attività lavorativa in un’ottica di rieducazione e di reinserimento.
NOME, al fine di svolgere attività lavorativa, si sarebbe trovato nella necessità di compiere una minima violazione, pur di rispettare il programma e recarsi al lavoro; inoltre egli avrebbe avuto il diritto di possedere la patente e pertanto deve essere ritenuto portatore di autorizzazione alla guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente tende ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto, quali l’avere condotto l’auto per andare al lavoro, pur avendo la patente revocata fin dal 1988.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, però, esula dai poteri della Corte
di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).’
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME