Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12844 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME Giuseppe nato a SANTA FLAVIA il 06/12/1967 avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la misura della semilibertà concessa con precedente ordinanza del 9 dicembre 2021 al condannato NOME COGNOME
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa, in quanto ha rilevato che, in una situazione in cui il condannato era stato già ammonito da magistrato di sorveglianza il 17 maggio 2022, e poi era stato diffidato il 7 giugno del 2022, era pervenuta relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Santa Flavia e datata 7 ottobre 2024, da cui emergeva che il semilibero aveva costituito il 22 maggio 2024 una società a responsabilità limitata, di cui era amministratore, oltre che socio unico, che svolgeva attività di lavorazione e conservazione di prodotti ittici, questa attività imprenditoriale non era stata autorizzata nel programma della misura alternativa in cui era previsto, invece, che il condannato proseguisse l’attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell’impresa gestita dal figlio.
La ditta del figlio presso cui il condannato avrebbe dovuto lavorare era, invece, risultata inattiva, tant’Ł che nessuna retribuzione risultava essergli stata versata.
Il Tribunale ha concluso nel senso che il semilibero aveva operato scelte di carattere imprenditoriale in modo del tutto autonomo senza chiedere autorizzazione e non aveva, in realtà, mai lavorato alle dipendenze della ditta del figlio, circostanze cui conseguiva la dichiarazione di cessazione della misura alternativa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto decisiva una mera irregolarità fiscale amministrativa non imputabile al detenuto ma al datore di lavoro; ai fini della valutazione del carattere decisivo di questa violazione, avrebbe dovuto essere considerato, poi, che la misura alternativa era stata in esecuzione per tre anni, che la ditta del figlio era inattiva ma non inesistente, che la circostanza che il condannato non avesse lavorato come dipendente del figlio era in realtà soltanto presuntiva, perchØ egli, in realtà, concretamente aveva lavorato per il figlio pur se non aveva percepito retribuzione; non vi era, peraltro, nella ordinanza concessiva una specifica prescrizione che impediva al condannato l’apertura di un’altra attività imprenditoriale; il Tribunale avrebbe dovuto considerare, inoltre, che la revoca può essere disposta solo quando non ci sia risposta positiva al trattamento da parte del condannato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave “vulnus” al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento’ (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277452 – 01).
La ordinanza impugnata ha ritenuto che nel caso in esame il vulnus al rapporto fiduciario consistesse nell’aver intrapreso il condannato un percorso lavorativo diverso (quale imprenditore, e non quale lavoratore dipendente) da quello che era stato ritenuto idoneo dal Tribunale in sede di concessione della misura alternativa.
Il ricorso deduce che si tratterebbe di una mera irregolarità fiscale ed amministrativa, non imputabile al detenuto ma al datore di lavoro, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchØ l’apertura di una società non avviene senza che il socio unico ed amministratore ne sia a conoscenza.
Il ricorso deduce che non vi Ł prova che il condannato non abbia mai lavorato come dipendente del figlio, e che lo stesso potrebbe aver lavorato anche a prescindere dal percepimento di una retribuzione, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchØ meramente congetturale e sfornito di qualsiasi evidenza a sostegno, ed in ogni caso non decisivo, perchØ, anche a voler ammettere che il ricorrente possa aver lavorato per la ditta del figlio senza essere pagato, resta l’argomento della motivazione dell’ordinanza impugnata che lo stesso ha costituito una società di capitali, e si Ł dedicato a svolgere attività lavorativa per essa, senza che ciò fosse previsto dal programma di trattamento.
Il ricorso deduce che in sede di concessione della misura non era stato vietato espressamente al ricorrente di avviare una attività imprenditoriale, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchØ la misura alternativa della semilibertà ‘consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale’ (art. 48, comma 1, ord. pen.), talchŁ la
partecipazione alle attività lavorative fa parte del contenuto della misura e presuppone un giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla utilità delle stesse ai fini del reinserimento sociale, talchŁ non Ł possibile per il condannato organizzarsi in autonomia modificando l’attività lavorativa prevista nel programma o la forma giuridica in cui la stessa viene svolta.
Il ricorso deduce che la violazione avrebbe dovuto essere valutata nel contesto piø generale dell’andamento della misura alternativa, che era stata in esecuzione per tre anni, ma l’argomento Ł infondato, posto che nel caso in esame si Ł in presenza di una violazione che non si risolve in un unico atto ma che permea di sØ tutte le modalità di esecuzione della misura alternativa, posto che, per effetto dello svolgimento di attività lavorativa in forma imprenditoriale, e non quale lavoratore subordinato, la misura Ł stata eseguita ogni giorno in modo diverso da come era stato previsto nella ordinanza che ammetteva la misura, talchŁ la decisività della violazione andava, ed Ł stata, non illogicamente valutata anche in relazione all’importanza di essa nel contesto dello svolgimento della misura.
Peraltro, va anche aggiunto che l’ordinanza impugnata evidenzia che, in realtà, la violazione non Ł unica, perchŁ il condannato era stato già diffidato in due precedenti occasioni.
Il ricorso deduce che la revoca della misura alternativa può essere disposta solo quando non ci sia risposta positiva al trattamento, ma l’argomento Ł infondato, perchØ la mancanza di risposta positiva al trattamento in modo non illogico Ł stato ricavato nel caso in esame dalla lesione del rapporto fiduciario dovuto al mancato rispetto delle prescrizioni della misura alternativa.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO