Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20875 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10257/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in ALBANIA il 27/10/1977 avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura della semilibertà, che era stata concessa dal medesimo Tribunale in data 20/03/2024 ad Antimon Bathorja, in relazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova del 21/01/2022. Il provvedimento Ł stato preceduto da una sospensione in via d’urgenza del regime alternativo in corso, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Genova con provvedimento del 28/01/2025. La decisione trae origine dalla sottoposizione del condannato alla misura della custodia cautelare in carcere, relativamente a fatti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, risalenti ad epoca anteriore o prossima al maggio del 2019 e aggravati dall’esser stato commesso il fatto con il contributo di un gruppo criminale superiore a dieci persone, operante in Italia, nonchØ in Olanda e altrove all’estero, oltre che per episodi di cessione di sostanza stupefacente, temporalmente collocabili ai mesi di maggio e giugno del 2019.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo tre motivi, che vengono enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all’art. 203 cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del difetto motivazionale, per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto attuale la pericolosità sociale del condannato. La difesa aveva dedotto, nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza, l’ottima condotta serbata dal condannato durante l’esecuzione della pena (dato sottolineato anche dall’UEPE) tanto che – con provvedimento del 10/01/2025 – il Magistrato di sorveglianza ne aveva dichiarato cessata la pericolosità. Sulla scorta di ciò, la difesa aveva domandato la cessazione e non la revoca della semilibertà, in modo tale da non far divenire operativo il divieto triennale ex art. 58-quater legge 26 luglio 1075, n. 354. ¨ stata disposta, invece, la revoca con efficacia ex tunc. L’emissione di provvedimento cautelare per fatti risalenti al 2019, però, non incide sul profilo della valutazione di pericolosità attuale del soggetto.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 50 e 51 Ord. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del difetto motivazionale, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa della semilibertà, in luogo della cessazione della stessa. L’impugnato provvedimento non si sofferma sul tema dei riflessi che la sopravvenienza di un’ordinanza cautelare, relativa a fatti del 2019, possa avere sull’idoneità del percorso trattamentale, quasi portato a termine, relativo al soggetto.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all’art. 50 Ord. pen., sotto il profilo della violazione di legge, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa della semilibertà con efficacia ex tunc.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La semilibertà, al pari di tutti i benefici penitenziari, Ł subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al Tribunale di Sorveglianza, investito del potere dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione. Alcun rilievo riveste, quindi, la pregressa esclusione della pericolosità del ricorrente, effettuata dal giudice investito della richiesta di concessione della semilibertà.
Corretta Ł poi la retrodatazione della revoca della semilibertà, trattandosi di provvedimento derivante dal mancato riconoscimento dei presupposti iniziali e non, invece, disposto per il sopravvenire di un successivo comportamento incompatibile con esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini sotto indicati.
Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, il condannato ha ottenuto la semilibertà in data 20/03/2024. La misura alternativa alla detenzione Ł stata, però, in un primo tempo sospesa e infine revocata, per esser stato il ricorrente stesso assoggettato a ordinanza di custodia cautelare in carcere, relativamente a fatti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti; tali fatti sono collocati quanto al profilo temporale – in epoca di gran lunga antecedente, rispetto alla concessione della misura alternativa, trattandosi di episodi risalenti all’anno 2019. In ipotesi difensiva, allora, sarebbe stato possibile disporre unicamente la cessazione della misura suddetta, giammai deciderne la revoca; la doglianza difensiva, peraltro, Ł finalizzata ad evitare che il condannato possa, in futuro, incorrere nel divieto triennale di concessione di benefici, di cui all’art. 58-quater legge n. 354 del 1975. La difesa, inoltre, aggredisce l’esser stata disposta la revoca in argomento con efficacia ex tunc.
Questa Corte ha da tempo chiarito come l’accertamento di una violazione, rispetto alle prescrizioni che connotano l’iter trattamentale, debba essere incastonato in una valutazione di carattere piø globale, riferita alla complessiva idoneità del percorso di recupero (si può richiamare, fra tante, Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357, a mente della quale: ‹‹Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave “vulnus” al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento››; così anche Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, COGNOME NOME, Rv. 277452 – 01).
3.1. Giova poi ricordare, sul punto, come l’art. 51 Ord. pen. consenta la revoca della misura alternativa della semilibertà – proprio a causa del marcato contenuto di afflittività che la connota – in casi tassativamente determinati (stando al dato letterale della norma, quando emerga un comportamento che appaia non idoneo al trattamento e quando ci si assenti ingiustificatamente dall’istituto, potendo ciò integrare anche il delitto di evasione). La valutazione circa la necessaria interazione, fra il comportamento violativo serbato dal soggetto e l’inidoneità trattamentale, nel caso di specie, risulta assente; viene stabilito, invece, proprio il lamentato automatismo, fra l’emissione di una nuova ordinanza cautelare (inerente a fatti risalenti nel tempo) e la revoca della misura alternativa alla detenzione.
3.2. La revoca stabilita con efficacia ex tunc, inoltre, non collima con il carattere fortemente restrittivo dell’istituto stesso, visto che essa si tradurrebbe in una duplicazione di detenzione per lo stesso titolo. Occorre richiamare, in proposito, un ulteriore principio di diritto – del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale questo Collegio intende prestare convinta adesione secondo il quale: ‹‹In materia di benefici penitenziari, la revoca della semilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro, attese le caratteristiche profondamente afflittive di tale misura, che la rendono paragonabile alla detenzione; di conseguenza, devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di pena espiati in costanza di misura sino alla revoca›› (Sez. 1, n. 57634 del 21/09/2017, Testi, Rv. 271909 – 01).
Non Ł conforme a tale orientamento, allora, la decisione sussunta nell’avversata ordinanza, laddove ha disposto la revoca della semilibertà a causa dell’intervento di un fatto – non ancora definitivamente accertato – che Ł di indubbia gravità, ma che Ł temporalmente parecchio antecedente, rispetto alla concessione della misura stessa.
3.3. L’ordinanza impugnata, inoltre, ha dato atto dell’avvenuta scarcerazione del condannato per fine pena sul titolo in espiazione – già in data il 12/02/2025. La regola ermeneutica che governa la materia, però, Ł nel senso della sussistenza di un nesso ontologico e funzionale, tra la tipologia di provvedimento de quo e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato. L’avvenuta scarcerazione – o, comunque, l’esaurimento dello specifico titolo esecutivo, nell’ambito del quale era stata concessa la misura alternativa alla detenzione – determina dunque la sopravvenuta inutilità della eventuale revoca di tale misura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così Ł deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME