Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37501 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/09/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2576/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale di ROVIGO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Rovigo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimento dell’8 aprile 2025, rigettava la richiesta di revoca – ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis d.lgs 285/1992 – della sanzione sostitutiva comminata a COGNOME NOME con decreto penale di condanna n. 335/2018 con rispristino della sanzione sostituita.
Il rigetto dell’istanza dipendeva, infatti, dal fatto che il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, lungi dal discendere dalla violazione degli obblighi da parte del condannato, era stato provocato dall’inerzia dell’Uepe, cui era stato trasmesso il titolo.
Pertanto, non erano ravvisabili le condizioni indicate dall’art. 186, comma 9 bis d.lgs 285/1992 per la revoca della sanzione sostituiva.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Rovigo, lamentando la violazione degli artt. 186, comma 9 bis d.lgs 285/1992 e 28 reg. esec. cod. proc. pen., poichØ dalla comunicazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE si evinceva che nessun progetto era stato avviato con la scrivente cooperativa dalle parti coinvolte.
Ciò significherebbe, a parere del ricorrente, una inerzia colpevole del condannato che dovrebbe comportare la revoca della sanzione sostituita e il ripristino della precedente sanzione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte
chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
Il principio condiviso sia dal giudice dell’esecuzione, sia dal ricorrente Ł espresso da questa Corte come segue: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, Ł onere dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, D’aniello, Rv. 281189 01: in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza).
La ragione di tale decisione Ł che, proprio per consentire all’UEPE di svolgere la sua attività di controllo e verifica, esso deve essere informato sia dell’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità, ed il condannato non Ł, pertanto, tenuto ad iniziare direttamente tale esecuzione senza l’impulso dell’autorità, bensì Ł onere dell’UEPE convocare l’interessato e concordare con lui, e con l’ente di riferimento, lo svolgimento del lavoro. La correttezza di tale argomentazione Ł dimostrata dalla concreta configurazione di questa particolare misura alternativa, che demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla, e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, che può anche astenersi dal richiederla (dovendo solo non opporsi ad essa), e non Ł comunque tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso cui svolgerla.
Non può pertanto, in assenza di una disposizione normativa, essere attribuito al condannato l’onere di dare inizio all’esecuzione della sentenza, anche perchØ tale onere contrasterebbe con l’iter procedurale che il codice di rito stabilisce per la fase esecutiva di ogni provvedimento di condanna, che ha sempre inizio dietro impulso del pubblico ministero, e quindi dell’autorità giudiziaria (in motivazione Sez. 1 n. 14670 del 21/02/2024, n.m.)
In ragione di quanto fin qui esposto, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non Ł tenuto “ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata” (Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, COGNOME, Rv. 264546; in termini Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, COGNOME, Rv. 266618 e, nella giurisprudenza piø recente, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 48718 del 15/10/2019, Oro, non massimata; Sez. 1, n. 1066 del 15/10/2019, dep. 2020, Bellu, n.m.).
Il giudice dell’esecuzione non può, pertanto, valutare come inottemperante il comportamento del soggetto condannato alla pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis , del codice della strada, solo sulla base del suo mancato attivarsi per dare inizio al lavoro sostitutivo, equivalendo tale decisione all’attribuzione, a suo carico, di un onere insussistente.
Il provvedimento impugnato, correttamente attenendosi al principio sopra richiamato, non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per sanzionare il condannato.
Ciò in quanto l’affermazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE secondo cui sarebbe
mancato non già il contatto con il condannato, ma addirittura la predisposizione di un progetto con la cooperativa Ł stata interpretata come una carenza di iniziativa che non incombeva sul condannato, ma sulla parte pubblica, in questo caso addirittura l’UEPE.
Nessuna inerzia colpevole ha caratterizzato la condotta del condannato poichØ l’omesso svolgimento dei lavori di pubblica utilità Ł, come rilevato nel provvedimento impugnato, ascrivibile unicamente all’inerzia dell’UEPE cui, a seguito della sopravvenuta esecutività del titolo, era stato trasmesso il decreto.
Così ricostruito in ragione della documentazione in atti quanto avvenuto, Ł evidente che non si Ł verificata la condizione che, a mente dell’art. 186, comma 9 bis d.lgs. 285/9912 consente la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena originaria, cioŁ la violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità.
Per la ragioni testŁ evidenziate il ricorso deve essere rigettato.
PQM
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