Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/05/2002
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza revocato la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla condanna anni di reclusione per il reato di tentata rapina, giudicato con senten Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in data 20 gi 2024 , irrevocabile il 12 luglio 2024 e, con l’unico motivo, denuncia c giudice specializzato avrebbe fondato la revoca sulla base della m trasgressione alle prescrizioni della misura e che, comunque, avrebbe omesso convertire la sanzione sostitutiva in corso con una più grave, come prev dall’art. 66 legge n. 689 del 1981;
rilevato che è manifestamente infondato il motivo che addebita all’ordinan l’omessa motivazione in punto di gravità dei fatti che hanno condotto alla re della sanzione sostituiva, posto che il Giudice specializzato – in osseq disposto di cui all’art. 66 I. n. 689 del 1981 – secondo cui «Salvo quanto p dall’articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte resi converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostituti grave» – provvedeva in tal senso, valorizzando in tale senso la rip violazione delle prescrizioni, attraverso il compimento di due fur supermercato, svolti in concorso con la stessa complice e secondo uno schem collaudato;
ritenuto che è del pari infondata, oltre che errato in diritto, la ce punto di mancata applicazione di una misura sostitutiva diversa e più gra posto che la difesa muove, invero, da una premessa errata, ovverosia che la riforma Cartabia abbia imposto al Giudice della revoca della pena sostitut l’applicazione tout court di altra pena sostitutiva più grave;
ritenuto che detta tesi è in contrasto con la lettera dell’art. 66 della del 1981 che – come si vede – attribuisce al giudice il potere discrezion caso di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inere pena sostitutiva, che ne determinano la revoca, di stabilire se la parte res debba convertire nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitut grave e considerato che, nel caso in esame, la relativa motivazione si r implicitamente dalla complessiva motivazione in punto di gravità delle condot integranti violazione delle prescrizioni e dall’affermazione secondo cui «non margine per accordare alla condannata l’invocata clemenza» e, per tale via, escluso la possibilità di applicare la semilibertà sostitutiva, peraltro
invocata in occasione dell’udienza per la revoca, sicché – coerentemente con i presupposti per la concessione delle pene sostitutive – il magistrato di
sorveglianza, unitamente alla revoca della sanzione sostitutiva, ha disposto che la pena sostitutiva residua, al netto di quella già scontata, dovesse essere
convertita nella pena detentiva sostituita, non essendo percorribili, considerata l’implicita prognosi infausta in merito al corretto rispetto delle prescrizioni infer
dall’indicato inadempimento, l’applicazione di altra pena sostitutiva più grave;
ritenuto che si tratta di motivazione aderente alle risultanze in atti e pe nulla mancante o contraddittoria, cui la ricorrente non contrappone alcun
argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualit dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della
Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore idente