Revoca prova testimoniale: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Nel processo penale, l’ammissione delle prove è un momento cruciale. Ma cosa accade se un giudice, dopo aver ammesso una testimonianza, decide di revocarla? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di una tale decisione e sui requisiti necessari per impugnarla efficacemente. Il caso analizzato riguarda un reato di abuso edilizio, ma i principi espressi hanno una valenza generale e offrono importanti spunti sulla revoca prova testimoniale e sulla specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo: Abuso Edilizio e Prove Contestate
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per la realizzazione di opere abusive in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. In primo grado, il giudice aveva inizialmente ammesso delle prove testimoniali richieste dalla difesa. Tuttavia, in un secondo momento, lo stesso giudice aveva revocato tale ammissione, ritenendo le testimonianze superflue ai fini della decisione. La Corte d’Appello confermava, seppur con una parziale riforma, la condanna.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione di legge per l’omessa assunzione di una prova che egli riteneva decisiva, a seguito della revoca prova testimoniale disposta in primo grado.
L’Ordinanza della Cassazione e la Revoca della Prova Testimoniale
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Il Principio di Specificità del Ricorso
La Cassazione ha chiarito che, quando si contesta la revoca di una prova già ammessa, non è sufficiente lamentare genericamente la mancata assunzione. L’appellante ha l’onere di illustrare in modo dettagliato e specifico i motivi per cui quella prova, considerata superflua dal giudice, sarebbe stata invece rilevante e decisiva per l’esito del processo. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a chiedere l’escussione di un teste senza spiegare perché la sua deposizione avrebbe potuto cambiare il quadro accusatorio.
La Superfluità della Prova e la completezza del quadro probatorio
I giudici di merito avevano considerato il compendio probatorio già acquisito come completo e sufficiente per fondare la decisione. Le dichiarazioni testimoniali richieste non erano state ritenute idonee a scalfire l’impianto accusatorio. Secondo la Corte, l’unico elemento che avrebbe potuto realmente incidere sulla configurabilità del reato sarebbe stato un provvedimento di sanatoria, la cui produzione non era stata richiesta. Di conseguenza, la revoca prova testimoniale era stata legittima, in quanto le deposizioni non avrebbero aggiunto elementi utili alla decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa su una logica di economia processuale e di rigore formale. Un ricorso non può essere basato su affermazioni generiche. Chi impugna un provvedimento deve fornire alla Corte tutti gli elementi per valutare la fondatezza della sua doglianza. Nel contesto della revoca prova testimoniale, questo si traduce nella necessità di spiegare concretamente il quid pluris che la testimonianza avrebbe apportato al processo. Mancando questa specificazione, il motivo di ricorso è considerato astratto e, quindi, inammissibile. La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la specificità è la chiave di volta di un ricorso efficace. Lamentare la mancata ammissione o la revoca di una prova senza argomentare in modo puntuale sulla sua decisività equivale a presentare un’impugnazione destinata all’insuccesso. La decisione del giudice di ritenere una prova superflua è sindacabile, ma solo a condizione che si dimostri, con argomenti logico-giuridici concreti, che quella prova avrebbe avuto il potenziale di condurre a una decisione diversa. In assenza di tale dimostrazione, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente aggravio di spese e sanzioni per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha spiegato in modo specifico le ragioni per cui la testimonianza revocata sarebbe stata rilevante e decisiva per l’esito del processo, violando così il principio di specificità dei motivi di ricorso.
Può un giudice revocare una prova che aveva già ammesso?
Sì, un giudice può revocare l’ammissione di una prova testimoniale se, all’esito dell’istruttoria, la ritiene superflua, ovvero non necessaria per la decisione, in quanto il quadro probatorio è già completo e sufficiente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 24/05/1947
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il ricorrente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato condannato per il re di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona sogget a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all’omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., a seguito di revo dell’ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen.
Si osserva che il giudice a quo ha affermato la superfluità delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla natura delle opere eseguite e al progetto presentato al Comune, ritenendo completo il compendio probatorio acquisito e inidonee le prove richieste a scalfire l’impianto accusatorio non essendo richiesta la produzione in giudizio di un provvedimento di sanatoria, l’unico elemento che avrebbe potuto incidere sulla configurabilità del reato in contestazione. Si è, su punto, affermato in giurisprudenza che, in tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una pro testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizion ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazi il principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen. (Se 49799 del 11/10/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 2855809. Nel caso in disamina il ricorrente AlcA n eme..”si è limitato a rtctri:Este l’escussione del teste NOME COGNOME senza neppure indicare le ragi per cui sia rilevante per la decisione.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente