Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10486 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10486 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a SULMONA il 23/10/1970 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 19 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Sulmona del 26-7-2022 che aveva condannato NOME alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di cui all’art. 493 ter cod.pen..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to NOME COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
nullità della sentenza ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen. per non avere assunto a fondamento della decisione una prova espletata nel corso del giudizio abbreviato e violazione di legge in relazione alle ordinanze del 5 maggio e 26 luglio 2022 del G.U.P. de Rensis che aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova emessa dal precedente G.I.P. e dichiarato inutilizzabili le deposizioni dei testimoni NOME e NOME COGNOME aveva errato, infatti, il giudice di appello nel ritenere legittime le citate ordinanze non potendo essere disposta la revoca di una prova già ammessa ed espletata dinanzi ad altro giudicante con conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del diritto alla prova;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità basata su una ricostruzione dei fatti radicalmente errata come risultante dall’analisi delle dichiarazioni dei due COGNOME, dalle quali emergeva l’assenza di colpevolezza dell’imputata che aveva ritrattato la precedente confessione ed attribuito i prelievi all’esistenza di una relazione
sentimentale con NOME COGNOME il giudice di appello aveva pertanto completamente travisato i fatti dovendosi evidenziare la non attendibilità delle dichiarazioni della p.o..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non Ł fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Deve, innanzi tutto, essere premesso che il procedimento in oggetto ha visto nel corso del suo svolgimento alternarsi due diversi organi giudicanti; dall’analisi degli atti, che questa Corte Ł chiamata ad effettuare in presenza di eccezioni di nullità, risulta invero che l’imputata COGNOME NOME avanzava istanza di definizione del rito nelle forme dell’abbreviato condizionato all’esame della stessa ed il G.U.P. procedente in quel momento, il dott. COGNOME ammetteva il rito speciale con ordinanza resa il 3 dicembre del 2020, rinviando per l’assunzione della prova al successivo 4 marzo 2021. Tale udienza era poi rinviata al 23 novembre 2021 quando il G.U.P. dott. COGNOME sentita l’imputata, ed espletato quindi l’unico mezzo di prova cui era stata condizionata la richiesta di rito speciale da parte della difesa, disponeva, di ufficio ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen., l’audizione delle parti civili COGNOME rinviando per l’espletamento della prova al 3 marzo 2022. Sentiti i COGNOME dinanzi al G.U.P. dott. COGNOME in seguito a tali eventi processuali si verificava il mutamento del giudice dell’udienza preliminare poichŁ il predetto dott. COGNOME veniva sostituito dal dott. COGNOME Questi, nelle successive udienze del 5 maggio e 26 luglio 2022, revocava l’ordinanza ammissiva della prova emessa dal precedente e diverso organo giudicante ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen. e dichiarava non utilizzabili le prove assunte dinanzi al diverso giudice.
Così ricostruito l’iter processuale deve ritenersi che alcun vizio affligge l’ordinanza di revoca delle prove emessa dal dott. COGNOME; invero, l’intervenuto mutamento del giudice non modificava la struttura del procedimento, nŁ risulta che la difesa avesse fatto alcuna richiesta in tal senso, così che procedendosi con le forme del rito abbreviato condizionato al solo esame dell’imputata, assunta detta prova e dichiarata utilizzabile la stessa, la decisione poteva essere assunta mediante l’utilizzazione di tutte le altre prove ricavabili dal fascicolo del pubblico ministero, senza che la revoca dell’ordinanza di ammissione dell’esame delle parti civili emessa dal precedente G.U.P. integrasse una violazione di legge comportante nullità della sentenza. Invero, solo l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato condizionato all’esame della persona offesa deve ritenersi non revocabile per espressa affermazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, n. 12791 del 19/02/2020 Rv. 279060) ma non anche le ordinanze emesse di ufficio ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen..
Al proposito l’orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità ha affermato in termini espressi che in tema di giudizio abbreviato, la decisione del giudice di revocare l’ordinanza con la quale era stata disposta d’ufficio, ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., l’escussione di un teste, rientra tra i poteri del giudice in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 3, n. 15943 del 27/01/2006, COGNOME, Rv. 234317 – 01); piø recentemente il principio della revocabilità della prova ammessa di ufficio Ł stato ribadito da altra pronuncia, proprio con riferimento al caso particolare del mutamento dell’organo giudicante, essendosi stabilito che il principio di immutabilità del giudice, in forza del quale il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve essere non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l’ha ammessa, opera anche in sede di giudizio abbreviato con integrazione probatoria, su richiesta di parte o d’ufficio, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova adottati dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente revocati o modificati (Sez. 5, n. 847 del 12/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280110 – 01). Proprio l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che, avvenuto il mutamento del G.U.P. chiamato a decidere, il dott. COGNOME senza incorrere in nullità alcuna, valutava la superfluità dell’attività integrativa
consistente nella audizione delle parti civili e ne revocava l’ordinanza ammissiva. Il motivo deve, pertanto, ritenersi non fondato.
1.1 In secondo luogo, sempre sul primo motivo va pure osservato come la corte di appello ha sottolineato che le deposizioni rese dai due testimoni poi dichiarate inutilizzabili non avessero comunque valenza decisiva posto che dal contenuto della querela e delle stesse deposizioni richiamate dalla difesa, emergeva l’avvenuta confessione della propria responsabilità da parte dell’imputata e l’assenza di qualsiasi autorizzazione del titolare della carta all’effettuazione dei prelievi. In tal modo il giudice dell’appello si Ł attenuto al principio secondo cui il giudice dell’impugnazione non Ł tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 – 01). Con le ampie e diffuse argomentazioni svolte a pagina 5 della motivazione di appello, il giudice dell’impugnazione di merito, ha valutato in concreto gli elementi desumibili dalle deposizioni dei due COGNOME, sottolineando come COGNOME NOME avesse negato di avere autorizzato l’imputata ad utilizzare il bancomat mentre COGNOME NOME aveva riferito che la COGNOME le aveva ammesso di avere effettuato i prelievi e che il bancomat non si trovava presso la sua abitazione. Pertanto, nel caso in esame il giudice di appello, al termine di un accurato esame, ha proprio ritenuto che le dichiarazioni rese dai COGNOME richiamate dalla difesa non avessero quel valore decisivo che la parte ricorrente vi attribuisce richiamandone il contenuto e procedendo ad una compiuta analisi delle stesse così che, in concreto, alcuna violazione decisiva del diritto di difendersi provando appare essere integrato.
Quanto al secondo motivo, va ricordato come l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 – 01). Nel caso in esame il motivo prospetta tutta una lettura alternativa dei mezzi di prova attraverso la quale si vuole pervenire anche alla negazione del valore della confessione dell’imputata, non consentita nella presente sede di legittimità. E l’analisi dei giudici di merito con valutzione conforme ha proprio escluso sulla base di una valutazione degli elementi di prova priva di qualsiasi illogicità che la ricorrente fosse stata autorizzata ad effettuare i prelievi di denaro.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME