Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11949 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato in PERU’ il 08/03/1987 avverso l’ordinanza del 09/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Siena udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, con provvedimento reso in data 9 novembre 2024 revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità concessa a NOME NOME con la sentenza di condanna in data 2 luglio 2020, definitiva l’11 febbraio 2021, alla pena di mesi quattro di arresto e 1.550 euro di ammenda, in quanto il condannato non risultava avere mai svolto i suddetti lavori.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, dolendosi con unico motivo della violazione dell’art. 186 nono comma bis D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 666 cod proc pen.
In particolare, il ricorrente censurava l’adozione del provvedimento di revoca della concessa pena sostitutiva con procedimento de plano, senza previa fissazione di udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio fra le parti.
Il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME concludeva chiedendo annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
L’art. 186, nono comma bis, D. Lgs 285/1992 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc. pen., possa disporre la revoca della pena sostitutiva.
La richiamata esplicita previsione normativa rafforza quella che in materia di esecuzione Ł la regola, cioŁ che si proceda con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc, pen., mentre la
procedura de plano, prevista dall’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. costituisce l’eccezione del sistema, operante solo nei casi tassativamente previsti.
Questa Corte si Ł già espressa sul punto, affermando che Ł viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell’art. 186, comma nono bis, C.d.S. dal giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento “de plano”. (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012 Cc. Rv. 254045).
Analogamente, in altro caso in cui il procedimento previsto normativamente era quello nel contraddittorio delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il medesimo principio e rinvenuta la medesima nullità di ordine generale e di carattere assoluto :« Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall’art. 666 cod. proc. pen., Ł affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne Ł obbligatoria la presenza. (Sez. 1,n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556).
Il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto, in generale, per i procedimenti di esecuzione e, in particolare, per quello teso a provocare la revoca della pena sostitutiva disposta ex art. 186 D.Lgs. 285/1992, non può che comportare la declaratoria di nullità del provvedimento stesso.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME