Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18723 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE, nato in Marocco il 24/10/1976 avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 24/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.10.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha provveduto sulla richiesta del pubblico ministero di conversione della libertà controllata in pena detentiva nei confronti di NOME COGNOME condannato per il reato di evasione con sentenza del Tribunale di Genova del 20.10.2017 alla pena di anni uno e mesi quattro di libertà controllata (non ancora applicata dal Magistrato di Sorveglianza) in sostituzione della pena di mesi otto di reclusione.
Il Tribunale, premettendo che la richiesta si fonda sul fatto che NOME ha commesso un successivo reato ad aprile 2024 per cui Ł stato condannato con sentenza irrevocabile, ha disposto la revoca della libertà controllata ai sensi dell’art. 72 L. n. 689 del 1981, dando atto che la data del nuovo reato Ł successiva a quella della sostituzione della pena e che, non risultando che l’interessato abbia mai espiato la libertà controllata, l’intera sanzione sostitutiva deve essere convertita nella pena detentiva di otto mesi di reclusione.
Avverso tale ordinanza, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 72, comma 4, L. n. 689 del 1981, e la conseguente mancanza di motivazione.
Il ricorso evidenzia che la possibilità di disporre la revoca consegue all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lvo n. 31/2024, che però non poteva essere applicato al caso di specie per il
principio di irretroattività della legge penale sfavorevole: la misura della libertà controllata, infatti, era stata applicata a Qibal nel 2017, quando la revoca poteva conseguire solo alla commissione di un delitto durante l’esecuzione della pena sostitutiva.
Peraltro, il Tribunale di Sorveglianza – lamenta ancora il ricorso – ha proceduto alla revoca senza alcuna motivazione circa la gravità della condotta e la impossibilità di eseguire la sanzione sostitutiva, in violazione dell’art. 72 L. n. 689 del 1981, che prevede la revoca solo nel caso in cui la condotta tenuta sia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 58 della stessa legge, che rimanda all’art. 133 cod. pen. L’ordinanza non ha tenuto conto, pertanto, che il nuovo reato era bagattellare e che dalla scarcerazione, intervenuta a luglio 2022, ad aprile 2024, data del nuovo reato, NOME aveva tenuto un comportamento irreprensibile.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 10.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il d.lgs. n. 150 del 2022, eliminando la semidetenzione e la libertà controllata contemplate dall’art. 53 L. n. 689 del 1981, si Ł curato di precisare il regime transitorio delle ‘soppresse’ sanzioni sostitutive, già applicate o in corso di esecuzione alla data del 30.12.2022: all’art. 95 ha stabilito che le sanzioni sostitutive, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del decreto, continuino ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. L’art. 72 n. 689 del 1981, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, venisse revocata in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso successivamente alla sostituzione della pena e che la parte non eseguita venisse convertita a norma dell’art. 66. Nel caso di specie, il reato per cui Ł intervenuta la revoca Ł stato commesso in data 11.4.2024, con la conseguenza che, correttamente, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca della pena sostitutiva e la sua conversione nella pena detentiva sostituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La prima parte delle doglianze articolate nel ricorso – ovvero, quelle secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la piø favorevole formulazione dell’art. 72, comma 4, L. n. 689 del 1981, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 – trascura di considerare che l’art. 95 D.L. n. 162 del 2022 ha espressamente previsto un regime transitorio, stabilendo che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2002, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti.
Tale previsione, pertanto, non autorizza, con riferimento alle sentenze già passate in giudicato, una distinzione di disciplina tra i casi in cui l’esecuzione della sanzione sostitutiva applicata dal giudice della cognizione sia in corso e i casi – come quello della vicenda di specie – in cui l’esecuzione non abbia invece avuto inizio.
Ciò nondimeno, deve considerarsi, nell’ambito di una valutazione d’insieme delle recenti modifiche, che dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Supplemento straordinario alla ‘Gazzetta Ufficiale’ n. 245 del 19 ottobre 2022 – Serie generale), si comprende che la previsione della perdurante applicabilità delle disposizioni previgenti alle sanzioni sostitutive applicate con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore del decreto stesso risponda ad esigenze essenzialmente pratiche.
Il secondo comma dell’art. 95 D.L. 162 del 2022, cioŁ, si Ł fatto carico degli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata di cui agli
artt. 53, 55 e 56 della L. n. 689 del 1981, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
In assenza di una disposizione transitoria, fermo il limite del giudicato (art. 2, comma quarto, cod. pen.), l’abolizione delle predette sanzioni sostitutive avrebbe comportato la cessazione dell’esecuzione per quanti vi erano sottoposti nel momento dell’entrata in vigore della riforma. Questo esito sarebbe stato, tuttavia, irragionevole, in quanto tali pene sostitutive sono state abolite per introdurne di nuove, al loro posto: non sono in alcun modo venuti meno nØ il disvalore penale del fatto per il quale Ł stata applicata o Ł in esecuzione la pena, nØ la valutazione sulla meritevolezza e il bisogno di punire il fatto, con una pena sostitutiva della pena detentiva. La ragione dell’abolizione Ł da rinvenirsi solo nel rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive.
¨ per questa ragione che si Ł ritenuto di introdurre una deroga al principio di retroattività della lex mitior, in questo caso del tutto abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.
Se Ł così, non si può non tenere conto, al tempo stesso, che tutto l’intervento operato dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di pene sostitutive delle pene detentive – nel quale si inserisce comunque l’abolizione della libertà controllata – Ł mosso dall’obiettivo di rivitalizzazione delle pene alternative alla detenzione, in funzione del quale si Ł mosso il legislatore anche per aver preso atto della marginalità applicativa e della inefficacia sotto il profilo rieducativo delle sanzioni sostitutive come la libertà controllata e la semidetenzione.
L’idea sottesa a tale disegno ispiratore delle modifiche Ł quella di dare concretezza al finalismo rieducativo della pena, che mal si concilia con l’esecuzione carceraria di pene detentive brevi, il cui effetto, per diverse ragioni, difficilmente Ł risocializzante.
In questo contesto di fondo, l’art. 72 L. n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma, 1, lett. v), D.Lgs n. 150 del 2022, ha perciò previsto, per i procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, che la revoca della libertà controllata possa essere disposta solo ‘quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto contro dei criteri di cui all’art. 58’.
Si può dire che si tratti di una disposizione fondamentalmente estranea alla ragione per la quale Ł stata prevista l’applicazione delle disposizioni previgenti alla libertà controllata applicata con sentenza irrevocabile – ovvero, la necessità di garantirne comunque la concreta esecuzione – e che essa si collochi piø propriamente in un orizzonte finalistico di tipo sostanziale, dal quale non Ł ragionevole estromettere la libertà controllata che sia stata applicata nella vigenza della precedente disciplina.
Il regime transitorio, cioŁ, risponde a esigenze di sistema e non giustifica una deroga anche riguardo alla valutazione in termini di attualità dei presupposti della revoca della libertà controllata, e ciò anche tenuto conto del fatto che si Ł costantemente ritenuto che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, prima previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981, abbiano natura di vere e proprie pene, la cui applicazione, pertanto, deve essere sempre avere come riferimento l’art. 27 Cost., scevro da ogni automatismo di tipo meramente retributivo.
Peraltro, il reato che integra nel caso in questione la possibile causa di revoca della libertà controllata Ł stato commesso da Qibal dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 che ha ulteriormente modificato l’art. 72, comma 4, L. n. 689 del 1981.
¨ da ritenersi, pertanto, che, in sede di revoca della libertà controllata applicata con sentenza irrevocabile, sia comunque necessario motivare sulla incompatibilità della nuova condotta di reato con la pena sostitutiva, procedendo alla disamina degli elementi attinenti al fatto ascritto al condannato onde vagliarne la concreta incidenza negativa sulla applicazione o prosecuzione della misura sostitutiva, nella prospettiva del reinserimento sociale del soggetto.
Sotto questo profilo, invece, la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł carente: ne consegue, dunque, il suo annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova, per un nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Genova
Così deciso il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME