Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gorizia il 17/11/1973
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del GIP del Tribunale di Gorizia in funzione di giudice dell’esecuzione lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impu gnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha revocato l’ordinanza, emessa in data 21 maggio 2024, con rigetto della richiesta di NOME COGNOME di sostituzione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, già convertita in quella di euro 6000 di ammenda, di sostituzione della stessa ai sensi dell’art. 56bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, con un periodo di lavori di pubblica utilità.
Il Giudice ha rilevato che l’istanza andava riqualificata ai sensi dell’art. 186 comma 9bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (da ora cod. strada) a causa della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2bis CdS e che, dunque, andava rigettata la richiesta avanzata a mente dell’art. 20 -bis del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto norma generale rispetto a quella speciale di cui all’art. 186 comma 9bis cit. la quale, per tale natura, deroga alla possibilità di sostituire la pena con lavori socialmente utili, in ragione della maggiore gravità del fatto dovuta all’aver causato un incidente stradale.
Propone tempestivo ricorso per cassazione l’ imputato, per il tramite del difensore, avv. P. COGNOME denunciando, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione in relazione all’affermato principio di specialità dell’art. 186, comma 9 -bis cod. strada rispetto all’applicazione dell’art. 20 -bis d. lgs. n. 150 del 2022 che richiama il capo III della legge n. 689 del 1981.
Si deduce che l’art. 186, comma 9 -bis cit. introduce una causa estintiva del reato e che l’art. 20 -bis del d. lgs. n. 150 del 2022 prevede, al n. 3, pene sostitutive di pene detentive brevi, tra cui il lavoro di pubblica utilità.
La norma, da ultimo introdotta con la cd. Riforma Cartabia, è diretta alla conversione delle pene detentive brevi applicate in sede di cognizione, con specifiche esclusioni previste per limiti edittali o se si tratta di reati di cui all’art. 4bis Ord. pen.
Tale norma prevede una clausola di riserva che, a parere del ricorrente, non si può ritenere operante nel caso al vaglio, non avendo il legislatore introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall ‘ incidente, alcuna espressa esclusione oggettiva.
Diversamente, si attuerebbe un trattamento normativo irragionevole perché farebbe discendere da una norma speciale di favore, quella di cui all’art. 186, comma 9bis cod. strada, un effet to sfavorevole quanto all’impedimento dell’imputato all’accesso a lle pene sostitutive previste dall’art. 20 -bis d.lgs. cit. con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, ex art. 56bis legge n. 689 del 1981.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell’esecuzione, in assenza di impugnazione e di elementi nuovi, ha revocato, in data 7 giugno 2024, la precedente ordinanza, emessa in data 21 maggio 2024 ai sensi dell’art. 56 -bis della legge n. 689 del 1981, con la quale era stata sostituita la pena pecuniaria dell’ammenda di euro 6.000.00 con il lavoro di pubblica utilità.
Tale revoca è stata pronunciata rilevando che la sostituzione era connessa alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 9 -bis , cod. strada, norma speciale che non avrebbe consentito la disposta sostituzione.
2.1. Va premesso che, nella specie, la pena sostitutiva era stata applicata ai sensi dell’art. 56 -bis della legge n. 689 del 1981, istituto senz’altro diverso da quella del lavoro sostitutivo di cui all’art. 186, comma 9 -bis , cod. strada, previsto in caso di guida in stato di ebbrezza.
Lo stesso precedente citato nella requisitoria del Sostituto procuratore generale (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 286496 -01) in motivazione espone che il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9bis , cod. strada, è autonomamente regolato sul modello previsto dall’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9bis , cod. strada ha una « durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità ».
A fronte di tale modello, si nota nella motivazione del precedente citato, che la disciplina dettata dai novellati artt. 56bis e 56ter della legge n. 689 del 1981, come introdotti dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l’effetto inerendo ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9bis , cod. strada regolato, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Si deve, poi, rilevare che lo stesso legislatore della Legge n. 150 del 2022 ha introdotto con la previsione di cui all’ art. 20bis cod. pen., una regola generale per la quale le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 – tra di esse indicando il
lavoro di pubblica utilità sostitutivo – fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
Pertanto, secondo l’interpretazione offerta nel precedente citato, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell’art. 56bis legge n. 689 del 1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura, applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 -e per analogia, quindi, dall’art. 186, comma 9bis , cod. strada -si connota per avere natura di pena principale.
2.2. In ogni caso, prescindendo dai rapporti tra i due istituti, si deve riscontrare, con carattere dirimente, che il provvedimento di sostituzione della pena, emesso nel caso di specie, accede senz’altro a pronuncia definitiva, rispetto al quale la revoca è prevista soltanto per i casi previsti dall’art. 66 della legge n. 689 del 1981.
Orbene, tale provvedimento, pur emesso in forma di ordinanza, ha deciso non su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, bensì su situazione giuridica con carattere di definitività e soggetto a impugnazione, sicché deve ritenersi che esso abbia una natura pari a quella delle sentenze (cfr. Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285554 -01). Con la conseguenza che, essendosi esaurita con l’emanazione dell’ordinanza la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi, del tutto mancanti nel caso in esame.
Ad analoga conclusione si è giunti (Sez. 1, n. 20593 del 09/12/2022, dep. 2024, Jelassi COGNOME CODICE_FISCALE, Rv. 284538 -01) in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, laddove si è affermato che la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell’impugnazione della sentenza, configurandosi un errore di giudizio la cui emenda, in sede esecutiva, comporterebbe un’inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell’intangibilità del giudicato (fattispecie in cui il giudice dell’esecuzione, rilevando l’originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell’espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
Nello stesso senso ha deciso questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 37357 del 06/06/2014, Tola, Rv. 260596 -01) anche in tema di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5bis , d.P.R. 309 del 1990, affermando che questa può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell’ipotesi
prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato (conf. n. 38042 del 2005, Rv. 232462 -01; n. 16414 del 2008, Rv. 239582 -01).
2.3. Va, quindi, affermato il principio secondo il quale il Giudice dell’esecuzione non può , in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento -reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 -con il quale è stata applicata, ai sensi dell ‘art. 56 -bis della legge n. 689 del 1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui a ll’art. 66 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022.
Se gue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
A nnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso, il 6 novembre 2024