Revoca Pena Sostitutiva: Come si Calcola la Pena da Scontare?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in materia di esecuzione penale: la revoca pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità non comporta il ripristino automatico e integrale della pena detentiva originaria. Il periodo di lavoro già prestato dal condannato deve essere scomputato. Questa decisione riafferma un principio di equità e proporzionalità della pena, garantendo che lo sforzo compiuto dal reo non vada perduto.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Biella, in funzione di giudice dell’esecuzione. Il Tribunale aveva disposto la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità nei confronti di un condannato. La motivazione era che l’attività, iniziata regolarmente, era stata interrotta senza giustificazione. Di conseguenza, il giudice aveva ripristinato per intero la pena originaria, consistente in quattro mesi di arresto e duemila euro di ammenda.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge. Il fulcro del ricorso era semplice ma decisivo: il Tribunale avrebbe dovuto calcolare la ‘quota’ di pena già scontata attraverso le ore di lavoro prestate prima dell’interruzione e ripristinare solo la parte residua.
La Questione Giuridica: Il Calcolo dopo la Revoca Pena Sostitutiva
La questione sottoposta alla Corte Suprema riguardava l’interpretazione delle conseguenze della revoca pena sostitutiva. In particolare, ci si chiedeva se la violazione delle prescrizioni da parte del condannato avesse l’effetto di annullare completamente il periodo di pena già espiato tramite i lavori di pubblica utilità, riportando la situazione al momento della condanna iniziale.
L’alternativa, sostenuta dal ricorrente, era che la revoca dovesse colpire solo il futuro, obbligando il condannato a scontare la parte di pena non ancora soddisfatta attraverso la misura alternativa, convertita nuovamente in pena detentiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua.
Il Principio di Diritto Affermato
Il calcolo della pena residua deve essere effettuato sottraendo, dalla pena complessivamente inflitta in origine, il periodo di positivo svolgimento dell’attività. Per fare ciò, si devono utilizzare i criteri di ragguaglio (cioè di conversione) dettati dall’articolo 58 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In pratica, le ore di lavoro svolte vengono convertite in giorni di detenzione e sottratte dal totale da espiare.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione risiede in un principio di logica e giustizia sostanziale. Ignorare il periodo di pena già scontato, anche se in forma sostitutiva, equivarrebbe a una duplicazione della sanzione per la parte di attività regolarmente prestata. Il condannato verrebbe punito due volte per lo stesso fatto: una volta con il lavoro svolto e una seconda volta con la detenzione corrispondente. Il giudice del merito, nel caso specifico, non si è uniformato a questo principio pacifico, commettendo un errore di diritto che ha portato all’annullamento della sua decisione.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura della pena residua da scontare, e ha rinviato il caso al Tribunale di Biella per un nuovo giudizio sul punto. Il giudice dovrà quindi ricalcolare la pena, tenendo conto del lavoro di pubblica utilità già prestato dal condannato. Questa sentenza rafforza la tutela del condannato e assicura che le conseguenze della revoca pena sostitutiva siano proporzionate alla violazione commessa, senza vanificare l’impegno già dimostrato nel percorso di risocializzazione.
Cosa succede se i lavori di pubblica utilità vengono interrotti dal condannato?
In caso di interruzione o violazione delle prescrizioni, il giudice può disporre la revoca della pena sostitutiva, il che comporta il ripristino della pena detentiva originaria (arresto o reclusione).
In caso di revoca della pena sostitutiva, si deve scontare l’intera pena originale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, si deve scontare solo la pena residua. Questa si calcola sottraendo dalla pena totale il periodo di lavori di pubblica utilità che è stato svolto positivamente prima dell’interruzione.
Come si calcola la parte di pena già scontata con i lavori di pubblica utilità?
Il calcolo viene effettuato utilizzando i criteri di ragguaglio (conversione) stabiliti dalla legge, in particolare dall’art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che traducono un certo numero di ore di lavoro in giorni di pena detentiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di BIELLA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sette le conclusioni del PG GLYPH c,P.A-& tt-^ c….2)-u. GLYPH 3-o i p-ecQ GLYPH . GLYPH oke. ( )t GLYPH ‘
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 20 settembre 2023 il Tribunale di Biella – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di COGNOME NOME, la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con ripristino della pena sostituita (mesi 4 di arresto ed euro duemila di ammenda).
In motivazione si evidenzia che l’attività prestata dal condanNOME non è stata regolare, essendosi interrotta in data 24 luglio 2019.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge.
2.1 II ricorrente censura l’ordinanza nella parte in cui ripristina integralmente l’originaria sanzione, lì dove avrebbe dovuto calcolare la ‘quota’ di pena già scontata sino al momento della interruzione delle prestazioni di pubblica utilità.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 E’ pacifico il principio, secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (da ultimo Sez. IV r – L 4176 del 28.1.2022, rv 282579).
A tale principio non si è uniformato il giudice del merito nel caso qui in trattazione, il che determina, circa tale punto della decisione, l’annullamento con rinvio.
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Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena residua da scontare, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al Tribunale di Biella.
Così deciso il 1 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente