Revoca Pena Sospesa: La Cassazione chiarisce i limiti invalicabili
La revoca pena sospesa è un istituto giuridico cruciale che interviene quando le condizioni che hanno permesso la concessione del beneficio vengono meno o si rivelano ab origine insussistenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui presupposti per la revoca, specialmente quando il beneficio viene concesso per errore oltre i limiti stabiliti dalla legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire meglio come funziona questo meccanismo.
Il Caso: Revoca di un Beneficio Concesso per Errore
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, che aveva disposto la revoca di due decisioni con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena a un soggetto. La persona condannata aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice avesse applicato la legge in modo errato.
Il punto centrale della questione era che la seconda sospensione condizionale, oggetto della revoca, era in realtà la terza concessa all’imputato. Il giudice che l’aveva originariamente disposta non si era accorto del superamento dei limiti previsti dall’articolo 164, comma 4, del codice penale, che di norma non consente di concedere il beneficio per più di due volte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla revoca pena sospesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno confermato la piena legittimità dell’operato del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, ha correttamente applicato i principi di legge nel disporre la revoca pena sospesa.
La Corte ha stabilito che la revoca era un atto dovuto, poiché il beneficio era stato concesso in violazione di una norma imperativa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono chiare e si fondano su due pilastri fondamentali:
1. Superamento dei Limiti di Legge: Il motivo principale della revoca risiede nel fatto che la seconda sospensione era, in realtà, la terza. La legge è tassativa nel porre un limite al numero di volte in cui si può beneficiare della sospensione condizionale. Il fatto che il giudice precedente non se ne fosse accorto non sana l’illegittimità della concessione. Il giudice dell’esecuzione ha quindi il potere e il dovere di intervenire per ripristinare la legalità.
2. Irrilevanza dell’Identità di Indole dei Reati: Il ricorrente aveva probabilmente basato parte delle sue difese sul concetto di ‘identità di indole’ dei reati. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che tale requisito si applica solo nell’ambito delle contravvenzioni e non era pertinente al caso di specie, che riguardava il superamento oggettivo del numero massimo di concessioni del beneficio.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, ha agito correttamente, con una motivazione chiara e congrua, revocando un beneficio concesso al di fuori dei presupposti legali.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento: i benefici di legge, come la sospensione condizionale della pena, sono soggetti a limiti rigorosi che non possono essere superati. La decisione evidenzia il ruolo essenziale del giudice dell’esecuzione come custode della legalità nella fase post-sentenza. Anche se un errore è stato commesso in precedenza, esso può e deve essere corretto in fase esecutiva.
Per i cittadini, ciò significa che la concessione della pena sospesa non è un diritto automatico e illimitato, ma un istituto la cui applicazione è strettamente vincolata al rispetto delle condizioni normative. Per i professionisti del diritto, questa pronuncia serve come monito sulla necessità di una verifica accurata dei precedenti penali al fine di evitare la concessione di benefici non dovuti e la successiva, inevitabile, revoca pena sospesa.
In quali circostanze può essere revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale può essere revocata, come nel caso esaminato, quando emerge che il beneficio è stato concesso in violazione dei limiti imposti dalla legge. Nello specifico, era stata concessa per la terza volta, superando il limite massimo previsto.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che le argomentazioni del ricorrente erano palesemente prive di fondamento giuridico, dato che il giudice dell’esecuzione aveva applicato correttamente e in modo motivato la legge sulla revoca del beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non vi sono elementi che escludano una sua colpa, viene anche condannato a versare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLARATE il 04/09/1993
avverso l’ordinanza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca – nei confronti di NOME – di due decisioni concessive del beneficio della pena sospesa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motiv manifestamente infondati.
Ed invero, il giudice della esecuzione ha correttamente applicato i presupposti legge per la revoca del beneficio, con chiara e congrua motivazione, posto che requisito della identità di indole riguarda le sole contravvenzioni e che la se sospensione condizionale oggetto di revoca era stata concessa per la terza vol senza che il giudice avesse potuto avvedersi del superamento dei limiti di all’art.164 comma 4 cod.proc.pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
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