Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28293 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del GIP TRIBUNALEdi Varese;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria si inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In premessa si rappresenta che il beneficio Ł subordinato – in sentenza – alla frequentazione con esito positivo di un percorso terapeutico-riabilitativo «entro un anno e sei mesi dal passaggio in giudicato» e dunque entro il 20 novembre del 2025.
Tuttavia si afferma che sono già emerse – alla data della decisione – circostanze di fatto tali da comportare la revoca del beneficio.
In particolare, si compie riferimento ai contenuti di una comunicazione del Centro ove Ł in corso la terapia di gruppo – comunicazione del 4 ottobre 2024 – in cui si fa menzione della ripresa di atteggiamenti violenti posti in essere dal XXXXXXXXXXXXX nei confronti della
NOME (già vittima del reato di maltrattamenti oggetto di definizione concordata). Le condotte sarebbero state riferite telefonicamente dalla XXXXXXXX a una operatrice del Centro.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge con violazione dell’art.2 cod.pen. .
Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha applicato una disposizione di legge peggiorativa rispetto alla data del commesso reato, ossia la variazione dell’articolo 165 cod.pen. adottata con legge num.168 del 24 novembre 2023. Il testo vigente al momento del fatto non consentiva la revoca del beneficio ma esclusivamente il potere di verificare la partecipazione al corso.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1902/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12841/2025
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si evidenzia che pur volendo superare la prima doglianza, la disposizione di legge attualmente vigente impone di valutare il comportamento del condannato solo al termine del periodo di trattamento e non anche nel corso del medesimo.
Nel caso in discussione il percorso era iniziato nel mese di giugno del 2024 e si sarebbe dovuto concludere entro novembre del 2025. La revoca anticipata non Ł prevista dalla legge, specie lì dove il condannato – come nel caso del ricorrente – ha iniziato a sottoporsi al programma.
2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione.
In sede di trattazione della udienza la difesa ha in ogni caso prodotto una corposa documentazione tesa a contestare la attendibilità della XXXXXXXXX(copia di una chat da cui risulta che la persona offesa sarebbe animata da intenti vendicativi dovuti alla gelosia). Dei contenuti di detta produzione non vi Ł traccia alcuna nella decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo motivo.
Il primo motivo Ł infondato.
Questa Corte di legittimità con la decisione Sez. I n. 17907 del 11.02.2025, rv 288167 ha già precisato che in tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all’art. 165, comma quinto, cod. pen. introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poichØ se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere nØ sulla sostanza della prestazione richiesta, nØ sulla verifica dell’effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero.
Alle motivazioni esposte in detta decisione, condivise dal Collegio, si fa integrale rinvio, con particolare riguardo alle considerazioni per cui la valutazione «finale» di inadempimento degli obblighi cui era correlato il beneficio (dovuta alla disattenzione del condannato durante gli incontri terapeutici con valutazione negativa del comportamento) determina la applicazione della ipotesi di revoca della pena sospesa di cui all’art. 168 comma 1 n.1 cod.pen. sia in riferimento al quadro normativo antecedente alla modifica apportata con la legge del 2023 – ma derivante dall’art.6 della legge n.69 del 19 luglio 2019- che in relazione all’attuale assetto dell’istituto.
Il secondo motivo Ł fondato.
La revoca del beneficio della pena sospesa Ł testualmente prevista dalla legge in alcuni casi specifici.
Per quanto rileva nella vicenda qui in trattazione – ed in rapporto ai casi di beneficio subordinato alla osservanza di obblighi – viene in rilievo la generale previsione di cui all’art. 168 comma 1 numero 1 cod.pen. lì dove si prevede l’effetto revocatorio nei casi di «inadempimento».
Per esservi inadempimento di un obbligo occorre verificare il termine di legge che viene offerto a qualunque soggetto obbligato, oltre a tipologìa e consistenza della obbligazione.
Nel caso di obblighi di fare correlati alla pena sospesa la legge prevede che il termine sia stabilito dal giudice nella sentenza che ingloba il beneficio (nel caso in esame un anno e sei mesi) e (sempre il testo della legge) così individua la prestazione : partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e «superamento con esito favorevole» di specifici percorsi di recupero.
Da ciò una prima considerazione: in ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti, si concretizza una immediata ipotesi di inadempimento dell’obbligo di
partecipazione (con conseguente revoca anticipata del beneficio rispetto alla scadenza, sempre previo contraddittorio), ma nelle ipotesi di avvenuta «partecipazione» il legislatore non ha previsto momenti di verifica intermedia dei comportamenti del condannato, ma soltanto una verifica «finale».
All’esito del percorso si potrà dire se vi Ł stata effettiva adesione (e dunque adempimento) o adesione solo apparente al percorso di recupero (e dunque inadempimento e conseguente revoca del beneficio).
Le considerazioni che precedono sono rafforzate da due considerazioni di carattere sistematico, che portano a confermare la necessaria previsione espressa del potere di revoca anticipata del beneficio.
La prima Ł quella che deriva dalla lettura del testo dell’art.165 comma 5 cod.pen. nella sua interezza.
Il legislatore ha infatti previsto un articolato meccanismo di controllo dei comportamenti del soggetto ‘condizionalmente sospeso’, con previsione di una possibile applicazione in tale periodo di una misura di prevenzione personale, dalla durata non inferiore a quella del percorso di recupero.
In tale contesto Ł prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di «violazione della misura di prevenzione personale» .
Dunque non Ł del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc .
La seconda riguarda il settore, per certi versi affine, delle misure alternative alla detenzione, nel cui ambito l’ordinamento penitenziario conosce piø ipotesi tipizzate di revoca della misura per comportamenti posti in essere durante il periodo di sottoposizione (v. art. 47 comma 11 l.n.354 del 1975).
Dunque ad avviso del Collegio il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa – rispetto alla scadenza del termine previsto per l’adempimento di una condizione può essere esercitato; a) nel caso dell’omesso avvio del percorso terapeutico; b) nel particolare caso previsto dall’art.165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni.
Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l’esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato. Ciò rende non necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, in punto di assenza di apprezzamento dei profili di attendibilità della persona offesa, dovendo essere emessa una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME