Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA IN Tohlks avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di IMPERIA
• udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n 1363 del 2022 emessa dal Tribunale di Imperia in data 20 settembre 2022- irrevocabile il 3 febbraio 2023;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 febbraio – 7 marzo 2024, il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del P.M. territoriale che instava la revoca del beneficio della pena sospesa concessa a NOME con sentenza del Tribunale di Imperia in data 20/09/2022, irrevocabile dal 03/02/2023, con la quale costui era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt.
110, 99 comma 2 n. 2 e 614 comma 4 cod. pen., commessi il 19.7.2022.
Secondo il Tribunale, dal provvedimento di cumulo del 27/12/2023 risultava che i delitti anteriormente commessi sarebbero quelli di cui agli artt. 110, 337, 582, 585, 576 comma 1 nn. 1 e 5 bis cod. pen., commessi il 28/07/2021, in relazione ai quali è stata emessa condanna alla pena di otto mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Imperia in data 15/0/2022, irrevocabile dal 05/05/2022. Poiché l’entità della pena inflitta in relazione a tali delitti no superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., l’istanza del AVV_NOTAIOM. è stata per questo ritenuta infondata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, denunciando «macroscopica inosservanza o quantomeno l’erronea applicazione della legge penale, nella specie del chiaro disposto dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.».
Il Tribunale di Imperia aveva ritenuto che i delitti anteriormente commessi sarebbero quelli di cui agli artt. 110, 337, 582, 585, 576 comma 1 nn. 1 e 5 bis cod. pen., eseguiti il 28/07/2021 e oggetto della sentenza del Tribunale di Imperia in data 15/0/2022, irrevocabile dal 05/05/2022, senza considerare che l’unica condanna successiva a quella precedentemente sospesa (definitiva il 03/02/2023) è quella emessa dal Tribunale di Imperia in data 31/01/2023, irrevocabile dal 29/11/2023 per delitti commessi il 17.1.2023, dunque in epoca anteriore alla data di irrevocabilità della condanna condizionalmente sospesa.
Secondo il Procuratore della Repubblica, l’erronea individuazione dei delitti anteriormente commessi deriva da un’applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. peri. difforme dall’unanime interpretazione della norma che ha riguardo alla data di definitività della sentenza e non a quella di emissione della sentenza di condanna precedentemente sospesa.
Il Procuratore Generale, concordando con la ricostruzione contenuta nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato perché erroneo senza rinvio e disponendo la revoca della sospensione condizionale a norma dell’art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia aveva chiesto la revoca del beneficio della pena sospesa concessa a NOME con sentenza del Tribunale di Imperia in data 20/09/2022, irrevocabile
dal 03/02/2023, con la quale costui era stato condannato alla pena di mesi ot di reclusione per i reati’di cui agli artt. 110, 99 comma 2 n. 2 e 614 comm cod. pen., commessi il 19.7.2022.
La richiesta era stata avanzata in forza dell’art. 168, comma 1 n. 2, c pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, quando condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabil dall’art. 163.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, «l’anteriorità del rea successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui divien irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commission del reato al quale essa si riferisce» (sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01).
NOME è stato nuovamente condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 31/01/2023, irrevocabile dal 29/11/2023, per delitti commess il 17.1.2023, dunque in epoca anteriore alla data di irrevocabilità della conda condizionalmente sospesa.
Sicchè deve procedersi a revoca obbligatoria della sospensione condizionale già concessa con sentenza del Tribunale di Imperia in data 20/09/2022, irrevocabile dal 03/02/2023.
La revoca obbligatoria può essere disposta direttamente dalla Corte d cassazione, adita con ricorso del pubblico ministero, previo annullamento senz rinvio della decisione impugnata (sez. 1, n. 10472 del 05/02/2009, Rv. 242885).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al punto concernente il rigetto dell’istanza di revoca della sospensione condizionale d pena riconosciuta con sentenza n. 1363 del 20/09/2022, irrevocabile i 03/02/2023, revoca che dispone.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.
Così deciso, il 31 maggio 2024
Il Con i pere estensore
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Il Presidente