Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, atteso che:
l’argomento su cui è fondata la prima parte del ricorso (ovvero, che il giudic dell’esecuzione potrebbe revocare la pena sospesa solo se la esistenza della causa di revoca non era conosciuta dal giudice della cognizione) non è conferente con il caso in esame, in quanto non è applicabile alle cause di revoca obbligatoria previste dall’art. 168, comma 1, n. 1 e 2, co pen., cui il giudice dell’esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso giudice della cognizione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalnnente al giudice della cognizione all’atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anc di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acqu in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concession del beneficio; Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 1 comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli att possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca);
l’argomento secondo cui la pena sospesa concessa dalla sentenza sub 1) non era revocabile, in quanto attinente a reato contravvenzionale, pur se seguita da due delitti commessi nel biennio, perché nel caso delle contravvenzioni rileva solo la commissione di reato della stessa indole, non tiene conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ch ritiene che “l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura” (Sez. Sentenza n. 19507 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273383);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.