Revoca Pena Sospesa: Anche Dopo 5 Anni se per Reati Precedenti
La revoca della pena sospesa è un istituto che suscita numerosi interrogativi, specialmente riguardo ai limiti temporali entro cui può essere disposta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6744 del 2025, ha offerto un chiarimento cruciale, stabilendo che la revoca può essere obbligatoria anche a distanza di oltre cinque anni, qualora divengano definitive condanne per reati commessi in epoca antecedente alla concessione del beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Bolzano, che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un individuo con una sentenza del 2018. Tale sentenza, per una pena di un anno e sei mesi di reclusione, era divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2018.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la revoca fosse illegittima. La difesa argomentava che, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, senza che il condannato commettesse nuovi delitti della stessa indole, il beneficio della pena sospesa si fosse ormai “consolidato”, divenendo intangibile e non più revocabile, secondo quanto previsto dall’art. 167 del codice penale.
L’Importanza della Revoca Pena Sospesa per Fatti Antecedenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, fornendo una distinzione fondamentale tra le diverse ipotesi di revoca. La difesa del ricorrente si basava sull’idea che, trascorso il termine di cinque anni, il beneficio si estinguesse automaticamente, precludendo ogni possibilità di revoca.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato come nel caso di specie non si trattasse di una revoca per un nuovo reato commesso nel periodo di sospensione (ipotesi disciplinata dall’art. 168, comma 3 c.p.), bensì di una revoca ‘di diritto’, prevista dall’art. 168, comma 1, n. 2 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha accertato che, successivamente alla data in cui la prima sentenza era divenuta irrevocabile, erano passate in giudicato altre due sentenze di condanna a carico della stessa persona. Il punto cruciale è che queste nuove condanne, pur essendo divenute definitive nel 2022 e 2023, si riferivano a reati commessi in data antecedente alla concessione della pena sospesa.
La somma delle pene inflitte con queste sentenze, cumulata con la pena già sospesa, superava i limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale per la concessione del beneficio. In questa specifica circostanza, la legge prevede che la revoca operi automaticamente, ‘di diritto’, non appena si verificano i presupposti. Il ‘consolidamento’ del beneficio dopo cinque anni, previsto dall’art. 167 c.p., vale per l’ipotesi in cui il condannato non commetta nuovi reati, ma non impedisce la revoca obbligatoria derivante da condanne per fatti precedenti che emergano successivamente.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’estinzione del reato per il decorso del termine di sospensione condizionale non opera se si verificano le condizioni per una revoca ‘di diritto’. La revoca della pena sospesa è quindi inevitabile quando condanne per reati precedenti, divenute definitive in un secondo momento, portano al superamento dei limiti di pena complessivi. Per i condannati, ciò significa che la stabilità del beneficio della sospensione non dipende solo dalla condotta futura, ma anche dall’assenza di ‘scheletri nell’armadio’, ovvero reati passati per i quali non sia ancora intervenuta una condanna definitiva.
Una pena sospesa può essere revocata dopo più di cinque anni?
Sì, può essere revocata anche dopo cinque anni se si verificano i presupposti per una revoca ‘di diritto’, come nel caso in cui divengano irrevocabili condanne per reati commessi
prima della concessione del beneficio, e la somma delle pene superi i limiti di legge.
Qual è la differenza tra revoca per un nuovo reato e revoca per un reato antecedente?
La revoca per un nuovo reato commesso nel periodo di sospensione è soggetta a determinate valutazioni del giudice. La revoca per una condanna relativa a un reato commesso prima della concessione della sospensione è invece obbligatoria e automatica (‘di diritto’) se la somma delle pene supera i limiti legali, indipendentemente da quando la condanna diventi definitiva.
Perché in questo caso il beneficio della pena sospesa non si è ‘consolidato’?
Il beneficio non si è ‘consolidato’ perché si è verificata un’ipotesi di revoca obbligatoria (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.). Questo tipo di revoca prevale sull’estinzione del reato prevista dopo cinque anni (art. 167 c.p.), in quanto opera automaticamente al verificarsi dei suoi presupposti, ovvero il superamento dei limiti di pena a causa di condanne per fatti antecedenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6744 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 31530/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a PALERMO il 25/02/1988
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di Bolzano;
vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 1 agosto 2024 il GIP del Tribunale di Bolzano – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di NOME la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza emessa in data 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2018 (condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione), ai sensi dell’art. 168 comma 3 cod.proc.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME deducendo erronea applicazione di legge.
In sintesi, la difesa rileva che : a) dal 21 dicembre 2018, data di irrevocabilità della sentenza contenente la pena sospesa revocata, alla data del provvedimento impugnato, sono decorsi piø di cinque anni senza che NOME abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole; b) da ciò deriva la intangibilità del beneficio ai sensi dell’art. 167 cod.pen., come di recente precisato da Sez. I n. 21603 del 20.02.2024.
Si sarebbe verificato, in altre parole, un effetto di «consolidamento» del beneficio, non piø revocabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Dalla lettura del certificato penale risulta che posteriormente al 21 dicembre 2018 (data di irrevocabilità della sentenza emessa il 5 dicembre 2018) sono divenute irrevocabili due decisioni di condanna per fatti antecedenti (e non per fatti posteriori) a pene che, cumulate con quella sospesa, superano i limiti di cui all’art. 163 cod.pen. .
Si tratta, pertanto della ipotesi di revoca di diritto di cui all’articolo 168 comma 1 n.2 cod.pen. e
non della ipotesi di cui all’articolo 168 comma 3 cod.pen. . La revoca di diritto opera in ragione del verificarsi dei presupposti e le due decisioni per fatti antecedenti sono divenute irrevocabili in data 19 gennaio 2022 e in data 6 novembre 2023.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME