Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; (
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 la Corte di Appello di Ancona – qual giudice della esecuzione – ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso NOME con sentenza di patteggiamento emessa il 31 maggio del 2019, irrevocabile il 23 giugno 2019.
La ragione della revoca sta nel fatto che la NOME ha commesso in data 19.11.2013 un reato di bancarotta (sentenza definitiva nel gennaio 2024) . Vi dunque un nuovo giudicato (all’interno del periodo di prova) per delit anteriormente commesso a pena che – cumulata con quella già sospesa – supera i limiti stabiliti dall’art.163 cod.pen. .
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Nell’atto di impugnazione si afferma, in sostanza, che essendo stata annot nel certificato penale la sentenza di patteggiamento (contenente la pena sospes il potere di revoca doveva essere esercitato dal giudice che ha emesso la secon sentenza (una volta quantificata la pena) e non dal giudice della esecuzione. evidenzia inoltre che in riferimento al reato oggetto della pena sospes intervenuta declaratoria di riabilitazione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La tesi della ricorrente prende spunto – in tutta evidenza – dal dictum di Sezioni Unite 2015 Longo secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali caus non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
Il caso in esame non riguarda, però, l’ipotesi trattata in tale arresto ( concessione della pena sospesa in presenza di cause ostative, tale da concretizzar un errore di giudizio) ma una ipotesi diversa, ed in particolare quella discipl dall’art.168 comma 1 numero 2 cod.pen. (sopravvenienza di condanna per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata con quella sospesa superi limiti di legge) .
In tale caso è pacifico che in ipotesi di mancata revoca della pena sospesa secondo giudizio di cognizione (pur possibile) è competente il giudice del esecuzione ai sensi dell’art. 674 cod.proc.pen. .
3.2 Inoltre, quanto al tema della intervenuta riabilitazione questa Corte ha volte ribadito che non osta alla revoca della pena sospesa la eventuale vicen estintiva correlata ad altri istituti di favore (in caso di revoca della sosp condizionale della pena, qualora il condannato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l’eventu estinzione della pena e “di ogni altro effetto penale” di detta conda conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, non alla revoca di diritto del beneficio, v. Sez. I n. 39748 del 22.4.2016, rv 2680
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente