Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 5 febbraio 2024, il Tribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 20 settembre 2018, irrevocabile il 12 ottobre 2018, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell’accertata commissione da parte della suddetta COGNOME di altro delitto nel quinquennio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e deducendo a sostegno dell’impugnazione un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 666 e 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen., nonché il corrispondente vizio della motivazione.
Secondo la difesa, essendo divenuta irrevocabile la condanna per il primo delitto, con concessione della sospensione condizionale della pena, in data 12 ottobre 2018, il giudice che aveva giudicato l’imputata per l’ulteriore delitto, avendo emesso la sentenza il 7 aprile 2022, avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del beneficio, che certamente risultava dal certificato del casellario giudiziale, e procedere, in quella sede cognitiva, alla revoca della sospensione condizionale; ciò non aveva fatto il Tribunale, né aveva provveduto in tal senso la Corte di appello nel giudizio di secondo grado, in sede impugnatoria.
Da tale constatazione si prospetta la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio, dopo che questa revoca non era stata disposta dal giudice della cognizione, nonostante le condizioni della revoca fossero a lui note.
Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo maturate le condizioni di legge per la revoca obbligatoria della sospensione condizionale ed essendo irrilevante la mancata revoca in sede cognitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione si rivela infondata e va, pertanto, rigettata.
In premessa, è da notare che il giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di revoca della pena sospesa formulata dal Pubblico ministero, ha rilevato che NOME COGNOME, con sentenza del Tribunale di Ancona del 7 aprile 2022,
confermata dalla Corte di appello di Ancona, con decisione del 19 dicembre 2022, irrevocabile il 2 novembre 2023, era stata condannata per ulteriore delitto, commesso il 15 ottobre 2021, dunque entro il quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
Stante questo dato di fatto, è stata ritenuta integrata la corrispondente ipotesi di revoca della sospensione condizionale ope legis sollecitata dall’Autorità requirente.
Deve constatarsi che, alla stregua degli elementi accertati dal giudice dell’esecuzione e non contestati dalla parte ricorrente, è risultato integrato il presupposto per la revoca della sospensione condizionale concessa con la suddetta sentenza del 20 settembre 2018, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.: il delitto ulteriore è stato, infatti, commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che aveva concesso la sospensione condizionale della pena irrogata ed è stato commesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità del corrispondente titolo giudiziario.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la condanna a pena non sospesa per delitto commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio.
3.1. Invero, al fine della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, primo comma, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, primo comma, cod. pen., va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
Una volta acclarato che il nuovo delitto è stato commesso nel quinquennio, non è, invece, determinante l’epoca nella quale passa in giudicato la sentenza che ha accertato tale nuovo delitto, atteso che la data di quest’ultima decisione non dipende dalla volontà di chi è stato ammesso al beneficio, ma dipende dallo sviluppo della vicenda processuale.
Va ribadito sul tema che l’esistenza di una decisione irrevocabile, la quale esaurisce l’accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell’imputato, integra il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di esperimento, mentre l’evento – del tutto casuale – della celerità del processo resta estraneo alla norma succitata, la quale assolve anche a una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l’effetto deterrente che consegue all’eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato commetta l’ulteriore delitto.
Nello stesso tempo, la data di passaggio in giudicato della sentenza che
comporta la revoca deve restare ininfluente ai fini della revoca, in tal caso avendo rilievo la volontaria commissione di un nuovo delitto da parte del condannato nel corso del periodo durante il quale egli doveva astenersi da tale commissione, pur se il suo accertamento si definisca in tempo susseguente (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283404 – 01; Sez. 1, n. 13991 del 05/03/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267095 – 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, COGNOME, Rv. 234893 – 01).
In questa situazione, il giudice dell’esecuzione – essendosi registrata una congrua richiesta da parte del pubblico ministero e trovandosi di fronte a un’ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 168, primo comma, cod. pen. – non poteva non provvedere per come ha fatto, nemmeno rilevando, contrariamente a quanto ha sostenuto la difesa nella doglianza che ha dato materia all’impugnazione, che l’irrevocabilità della sentenza di condanna che aveva concesso la sospensione condizionale fosse già maturata quando i giudici della cognizione hanno emesso, in primo e in secondo grado, la sentenza di condanna accertativa del delitto determinativa della revoca in esame.
3.2. La diversa prospettazione della parte ricorrente non appare corretta soprattutto quando propone di uniformare il caso di specie, afferente a revoca della sospensione condizionale obbligatoria ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., a quello della revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dei limiti fissati dall’art. 164, quarto comma, cod. pen.
È a quest’ultima fattispecie – e solo a essa – che va riferito il principio d diritto, puntualizzato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01), secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, con la specificazione che a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Al contrario, nel caso in verifica, opera il principio di diritto – a cui rettamente attenuto il giudice dell’esecuzione – in base al quale, allorquando si verta in tema di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, giudice che è semplicemente facultato a disporre tale revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 – 01; Sez. 1, n. 24639 del
GLYPH
27/05/2015, COGNOME, Rv. 263973 – 01).
Si è, al riguardo, osservato in modo condivisibile che l’ipotesi regolata dall’art. 167, primo comma, cod. pen. si colloca nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale, in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è – per l’essenziale connotato della sua natura giuridica – sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge, soltanto in carenza delle quali trov attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato.
Viceversa, la revoca della prevista nel terzo comma dell’art. 168 cod. pen. si profila a estranea a questo ambito, siccome essa è preordinata all’eliminazione di un effetto giuridico di natura patologica determinato dalla concessione del sospensione condizionale dell’esecuzione della pena disposta in violazione della legge a soggetto che non doveva esserne beneficiario per l’operatività del divieto legale suindicato.
4. Alla stregua di queste considerazioni si impone il rigetto dell’impugnazione. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente