Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 546 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il TRIBUNALE DI BARI NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari; vista la relazione del AVV_NOTAIO; l’accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. nel procedimento a carico di:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Bari – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa introdotta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n.1 cod.pen., relativa a NOME.
In motivazione si evidenzia che : a) effettivamente nel quinquiennio dal passaggio in giudicato (27 giugno 2015) della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa il NOME ha commesso (in data 7 marzo 2020) un nuovo delitto; b) tuttavia il nuovo delitto (cessione di stupefacenti) non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale, trattandosi di delitto posto a tutela di diverso bene giuridico, non della ‘stessa indole’ del precedente (raoina aggravata).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge.
Il ricorrente evidenzia che il presupposto in fatto per la revoca era intervenuto, posto che la legge regolatrice fa riferimento in via generale alla sopravvenienza di un delitto e soltanto per le contravvenzioni richiede chr il fatto posteriore sia della medesima indole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Per costante orientamento nomofilattico, cui il Collegio intende dare continuità, la revoca della pena sospesa per condotta sopravvenuta (nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene il beneficio) va sempre operata in caso di delitto, lì dove in caso di contravvenzione Ł necessario che il fatto posteriore sia ‘della stessa indole’ (v. ex multis Sez. I n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679).
Va pertanto disposto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME