Revoca pena sospesa: è necessaria la stessa indole del nuovo reato?
La revoca pena sospesa è un istituto cruciale del nostro ordinamento penale, che pone il condannato di fronte a un bivio: rispettare la legge o subire le conseguenze di una precedente condanna. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 546/2025) ha ribadito con fermezza i presupposti per la revoca del beneficio, chiarendo un punto fondamentale che spesso genera confusione: la commissione di un nuovo delitto ne determina sempre la revoca, a prescindere dalla sua natura.
Il caso: la revoca della pena sospesa negata dal Giudice
Un soggetto, condannato con sentenza passata in giudicato il 27 giugno 2015 per rapina aggravata e beneficiario della sospensione condizionale della pena, commetteva un nuovo reato in data 7 marzo 2020, ovvero entro il quinquennio previsto dalla legge. Il nuovo reato era un delitto di cessione di sostanze stupefacenti.
Il Pubblico Ministero, come previsto dalla legge, chiedeva al Giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio. Sorprendentemente, il Giudice respingeva la richiesta. La sua motivazione si basava sul fatto che il nuovo delitto (cessione di stupefacenti) non fosse della ‘stessa indole’ del precedente (rapina aggravata), in quanto posto a tutela di un bene giuridico diverso.
La questione giuridica e la decisione della Cassazione sulla revoca pena sospesa
Il Pubblico Ministero presentava ricorso per cassazione, sostenendo che il Giudice avesse applicato erroneamente la legge. Il ricorrente evidenziava come l’articolo 168, comma 1, n. 1 del codice penale, non lasci spazio a interpretazioni: la commissione di un delitto entro i termini comporta la revoca automatica della sospensione. Il requisito della ‘stessa indole’ è richiesto dalla norma solo nel caso in cui il nuovo reato sia una contravvenzione.
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso. Riaffermando il suo costante orientamento, ha annullato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione e ha rinviato il caso per un nuovo giudizio, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su una lettura chiara e letterale della norma. La legge distingue nettamente due scenari:
1. Commissione di un nuovo delitto: Se il condannato commette un qualsiasi delitto (non colposo) entro cinque anni dalla sentenza irrevocabile, la revoca della pena sospesa è un atto dovuto e automatico. Non è richiesta alcuna valutazione sulla somiglianza o ‘indole’ del nuovo reato rispetto al precedente.
2. Commissione di una nuova contravvenzione: In questo caso, la revoca scatta solo se la contravvenzione è ‘della stessa indole’ di quella per cui era stata concessa la sospensione.
L’errore del Giudice dell’esecuzione è stato quello di applicare al caso di un nuovo delitto un requisito (la stessa indole) che la legge riserva esclusivamente all’ipotesi di una nuova contravvenzione. La funzione della sospensione condizionale è quella di offrire al condannato una possibilità di riscatto, ma questa opportunità viene meno nel momento in cui egli dimostra, attraverso la commissione di un nuovo delitto, di non aver colto l’ammonimento e di persistere nella via della criminalità. La gravità intrinseca di un delitto è considerata dal legislatore sufficiente a giustificare la revoca, senza bisogno di ulteriori valutazioni comparative.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione penale e di sospensione condizionale della pena. La distinzione tra delitto e contravvenzione è netta e ha conseguenze dirette sulla revoca pena sospesa. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: la commissione di un delitto durante il periodo di prova comporta la revoca certa del beneficio. La valutazione sulla ‘stessa indole’ è un’eccezione limitata ai soli reati contravvenzionali. La decisione della Cassazione, quindi, non solo corregge un errore giuridico, ma rafforza la certezza del diritto e l’effettività della funzione dissuasiva della sospensione condizionale.
Quando viene revocata la pena sospesa?
La pena sospesa viene revocata se, entro cinque anni dalla sentenza definitiva, il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, e riporta un’altra condanna a pena detentiva per lo stesso reato.
Per la revoca della pena sospesa, il nuovo reato deve essere della ‘stessa indole’ del precedente?
No, non sempre. Il requisito che il nuovo reato sia ‘della stessa indole’ è necessario solo se si tratta di una contravvenzione. Se il nuovo reato commesso è un delitto, la revoca è sempre obbligatoria, a prescindere dalla sua natura.
Qual è la differenza tra delitto e contravvenzione ai fini della revoca della pena sospesa?
La differenza è cruciale. La commissione di un qualsiasi delitto entro il termine di prova comporta automaticamente la revoca della sospensione. Invece, la commissione di una contravvenzione porta alla revoca solo se questa è giudicata ‘della stessa indole’ del reato per cui era stato concesso il beneficio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 546 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 546 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 29222/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per
Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI BARI NOME nato a CONVERSANO il 21/04/1996; avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME; l’accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. nel procedimento a carico di:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Bari – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa introdotta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n.1 cod.pen., relativa a NOME COGNOME
In motivazione si evidenzia che : a) effettivamente nel quinquiennio dal passaggio in giudicato (27 giugno 2015) della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa il Paradiso ha commesso (in data 7 marzo 2020) un nuovo delitto; b) tuttavia il nuovo delitto (cessione di stupefacenti) non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale, trattandosi di delitto posto a tutela di diverso bene giuridico, non della ‘stessa indole’ del precedente (raoina aggravata).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge.
Il ricorrente evidenzia che il presupposto in fatto per la revoca era intervenuto, posto che la legge regolatrice fa riferimento in via generale alla sopravvenienza di un delitto e soltanto per le contravvenzioni richiede chr il fatto posteriore sia della medesima indole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Per costante orientamento nomofilattico, cui il Collegio intende dare continuità, la revoca della pena sospesa per condotta sopravvenuta (nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene il beneficio) va sempre operata in caso di delitto, lì dove in caso di contravvenzione Ł necessario che il fatto posteriore sia ‘della stessa indole’ (v. ex multis Sez. I n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679).
Va pertanto disposto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME