Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentita l’AVV_NOTAIO, quale sostituta dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione pena sospesa – in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen.
La Corte territoriale, con ordinanza successiva alla decisione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dalla precedente sentenza di merito.
NOME COGNOME è accusato di aver, in concorso con altra persona non identificata, all’esito di un controllo di polizia del 22 ottobre del 2018 durante quale ometteva di ottemperare all’intimazione di fermarsi dei militari, usato violenza nei confronti dei citati pubblici ufficiali dandosi alla fuga per il cen cittadino a velocità elevata e pericolosa per gli utenti della strada e, raggiunto dopo un lungo inseguimento, tentando di divincolarsi dalla presa dei militari operata nei suoi confronti.
La Corte di appello, all’esito del giudizio, ha ritenuto integrata la fattispec contestata di resistenza a pubblico ufficiale rilevando come la fuga avesse posto in pericolo gli utenti della strada e ha rigettato la richiesta cli sostituzione d pena detentiva con la pena pecuniaria.
Con la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena.
Avverso la citata decisione il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 337 cod. pen.
Secondo la difesa, la sentenza risulta carente in punto di individuazione dell’elemento oggettivo del reato essendosi NOME COGNOME limitato a fuggire e a tenere una condotta di mera resistenza passiva, come tale priva dei necessari connotati di violenza e minaccia, inidonea ad ostacolare i pubblici ufficiali.
Il COGNOME si limitava a non ottemperare all’ordine di fermarsi ricevuto da parte dei Carabinieri e ad accelerare alla loro vista, senza porre in essere condotte violente o minacciose.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 del Codi della Strada, tenuto conto che la condotta del ricorrente era consistita nel solo omettere di arrestare la marcia del veicolo sui quale viaggiava.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 53, I 689 del 1981 quanto ad omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Il ricorrente rileva come l’attuale riforma operata in ordine alla sostituzione delle pene detentive, finalizzata ad ampliare i trattamenti penali non carcerari e
tendente ad una maggiore effettività della rieducazione e reinserimento sociale, impone all’interprete una risposta sanzionatoria individualizzata.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 168, comma 3, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen..
La difesa, innanzitutto, osserva come, nonostante in motivazione si legga (pagina 7) che il deposito sia avvenuto contestualmente alla decisione in data 20 giugno 2023, risulta essere stata depositata in cancelleria solo il 26 giugno 2023.
Si rileva, inoltre, che la Corte di appello ha provveduto a correggere il dispositivo della sentenza con procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. reso inaudita altera parte, con provvedimento emesso il 23 giugno 2023 con cui ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta, sull’erroneo presupposto che ciò sarebbe possibile, anche d’ufficio, in sede di appello.
In realtà il provvedimento con cui la Corte territoriale ha revocato il beneficio viola il principio di diritto ormai consolidato secondo cui tra dispositivo motivazione risulta prevalente il primo sul presupposto che solo questo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto.
Nel caso di specie, inoltre, seppure sia astrattamente possibile la revoca d’ufficio del beneficio da parte giudice d’appello, pur in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ciò è ammissibile solo quando la revoca abbia contenuto meramente dichiarativo e nei limiti in cui detta revoca sia anche possibile in sede esecutiva e, pertanto, quando sussistano cause ostative ex art. 164, quarto comma, cod. pen. ed ad eccezione che le stesse non fossero già note al giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo di ricorso, risultando inammissibile per il resto.
Il primo ed il secondo motivo, attraverso i quali la difesa contesta l’integrazione del delitto contestato, assumendo che si fosse integrato il solo illecito amministrativo previsto dall’art. 192 del Codice della Strada sono riproduttivi di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come quella del ricorrente avesse integrato, non un mero inadempimento dell’ordine di arrestare la marcia o una resistenza passiva, quanto, piuttosto, una condotta oppositiva violenta.
È stata, invero, adeguatamente valorizzata la condotta del COGNOME che intraprendeva una fuga spericolata per il centro cittadino con modalità tali da mettere in pericolo gli utenti della strada e proprio per detta ragione è stato escluso che la condotta potesse integrare l’illecito amministrativo ex rt. 192 Codice della Strada, norma che sanziona la condotta che si risolve nella mera disobbedienza all’ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale.
La difesa tenta, altresì, di accreditare una lettura riduttiva dell’agire d COGNOME attraverso un non consentito frazionamento della complessiva condotta adeguatamente apprezzata dai Giudici di merito che hanno osservato, così smentendo la lettura delle risultanze operate in sede di ricorso – secondo cui il comportamento del ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali non fosse pericoloso e realizzasse una mera resistenza passiva -, che dopo l’intimazione di fermarsi rivoltagli dal personale della pattuglia dei Carabinieri, percorreva a velocità sostenuta le vie del centro cittadino in pieno pomeriggio e con il manto stradale viscido per la pioggia; è stato, pertanto, palesato quale fosse il pericolo determinato nei confronti degli utenti della strada e degli inseguitori che riuscivano a raggiungere il ricorrente, nel frattempo fuggito a piedi, solo perché scivolava.
Nessuna valenza è stata assegnata dalla Corte di merito alla sola disobbedienza dell’intimazione di arrestare la guida, in ordine alla quale si evoca non pertinente giurisprudenza di legittimità allorché si realizza una mera fuga o omessa osservanza della intimazione di fermarsi, profili che non risultano pertinenti alla luce del valorizzato differente e determinante aspetto connesso al pericolo che ne è derivato per i pubblici ufficiali.
Fondato risulta, invece, il quarto motivo con cui si censura la revoca della sospensione condizionale della pena operata dalla Corte di appello attraverso il procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione dell’errore materiale.
3.1. Innanzitutto, occorre puntualizzare l’irrilevanza della deduzione con cui si rappresenta che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto in essa rappresentato, non è contestuale, enunciazione frutto di evidente errore materiale che non ha determinato alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente che ha potuto impugnare nei termini la decisione.
Ciò premesso, costituisce principio consolidato quello secondo cui non è rimediabile con lo strumento della correzione dell’errore materiale, in quanto statuizione derivante, invece, da errore concettuale, l’illegittima concessione, in sentenza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363 – 01).
La questione, pertanto, non attiene al non sovrapponibile tema – cui pare fare riferimento la decisione impugnata – relativo al potere della Corte di appello di revocare d’ufficio, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., questione risolta positivamente a condizione che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 28371.2; cfr., altresì, Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084, secondo cui verifica deve essere previamente effettuata anche attraverso l’acquisizione d’ufficio del fascicolo del giudizio).
Sotto questo aspetto, invero, la motivazione della sentenza e il contenuto del provvedimento emesso ex art. 130 cod. proc. pen. rendono palese come il Tribunale non potesse avere contezza dell’esistenza di due decisioni divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado.
L’ipotesi in esame implica, allora, che la Corte di appello, pur avendo il Tribunale concesso la sospensione condizionale della pena in quanto non a conoscenza dell’irrevocabilità di pregiudizio a carico del COGNOME intervenuto successivamente, potesse disporre la revoca della sospensione anche d’ufficio.
Difforme, però, è il risultato che, attraverso la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della sentenza di appello, si è conseguito allorché è stata revocata la sospensione condizionale della pena in un momento successivo alla decisione.
A fronte del chiaro tenore del dispositivo della sentenza del 20 giugno 2023 che non lascia spazio ad equivoci in ordine alla conferma della sentenza di primo grado anche in punto di concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in presenza di elementi dai quali la Corte di merito avrebbe potuto desumere l’esistenza di cause ostative (come è dato evincersi dalla lettura della motivazione resa solo successivamente alla correzione dell’errore materiale), l’evidente errore di diritto in tal modo realizzatosi poteva essere emendato unicamente attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione da parte di chi vi aveva interesse e segnatamente dal AVV_NOTAIO generale attraverso ricorso per cassazione.
In tal senso depone giurisprudenza di questa Corte che si è espressa positivamente proprio in ordine alla sussistenza di un concreto ed attuale interesse in capo al pubblico ministero ad impugnare la sentenza d’appello che ometta di revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 164, comma quarto cod. pen., nota al giudice della cognizione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276128); in caso contrario, si è rilevato, la richiesta di revoca non potrebbe essere
utilmente coltivata dinanzi al giudice dell’esecuzione e neppure attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale.
Ne consegue, pertanto, l’impossibilità, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di emendare la mancata attivazione del potere officioso riconosciuto alla Corte di appello dall’ordinamento e dai citati principi di dirit attraverso l’istituto della correzione dell’errore materiale che, per quanto detto, costituisce strumento che l’ordinamento riconnette ad un errore meramente materiale.
Questa è, pertanto, la ragione per cui, una volta intervenuta la decisione che attraverso il dispositivo ha dato conto della conferma della sentenza di primo grado che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale, risulta irrilevante la esistenza di una eventuale discrasia tra il dispositivo (del 20 giugno 2023) e la motivazione venuta in essere solo in data successiva (26 giugno 2023) all’esito della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. che ha inteso modificare in malam partem il 23 giugno 2023, in assenza di contraddittorio, un punto determinante della sentenza modificabile solo all’esito della eventuale impugnazione di chi vi avrebbe avuto interesse.
3.2. Non assume importanza che la motivazione della sentenza contenga le ragioni della revoca, visto che la stessa è stata redatta solo dopo l’attivazione della procedura di correzione dell’errore materiale e, pertanto, non idonea ad incidere sul dispositivo che esprime il contenuto intangibile a pena di modifica essenziale “in malam partem” della decisione (cfr. Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, dep. 10/01/2022, Cossu, Rv. 282483 – 01 che, seppure relativa a correzione apportata dal giudice dell’esecuzione, esprime principio che riguarda proprio la salvezza della intangibilità della decisione irrevocabile cui si è pervenuti all’esit del giudizio di cognizione).
Ed infatti, la situazione che si verifica quando il dispositivo, in contrasto con la motivazione, concede il beneficio della sospensione condizionale, non è sovrapponibile a quella che si realizza nel caso in cui il beneficio non sia stato concesso (operazione in ordine alla quale viene ammessa la possibilità di correggere la decisione per mezzo della procedura ex art. 130 cod. proc. pen.); la chiara asimmetria delle due ipotesi si coglie se solo si pone attenzione alle contrapposte conseguenze che nei due casi si riverberano sull’imputato.
Nel caso in cui la sospensione sia stata concessa per errore, l’imputato non ha interesse ad impugnare il provvedimento sul punto e può fare legittimo affidamento sulla condizionata non eseguibilità della condanna; nel caso in cui la sospensione non venga riconosciuta nel dispositivo, l’imputato conserva un evidente interesse a impugnare la decisione proprio per richiedere l’applicazione del beneficio che pure il giudice aveva ritenuto di dover concedere nella
motivazione della decisione, facendo leva proprio sulla contraddittorietà della sentenza.
Di fronte a tale scenario che, pertanto pregiudica il ricorrente, non è pertinente fare riferimento all’esistenza dei presupposti ostativi al riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto cornma, cod. pen. per giustificare l’attivazione della procedura della correzione dell’errore materiale (così come non appare sufficiente – per fare un pertinente parallelismo – in caso di pena inferiore al limite edittale e, pertanto, in bonam partem, fare riferimento alla sua illegalità per giustificare un suo aumento).
3.3. Risulta erronea, inoltre, la giustificazione contenuta nel provvedimento di correzione che enuncia la presunta esistenza di un generalizzato potere di correzione in ordine alla sospensione condizionale della pena evocando la giurisprudenza di legittimità in materia di pene accessorie il cui contenuto è predeterminato per legge (la Corte territoriale richiama Sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 36227, sul presupposto della sua novità, a fronte di datato e consolidato principio, tra le tante, cfr. Sez. 3, n. 3752 del 08/11/1995, COGNOME, Rv. 203362; confermato, medio tempore, da Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, COGNOME, Rv. 260421 – 01 e ribadito con la sentenza citata sez. 2, n. 36227 del 30/06/2021, COGNOME NOME, non massimata) quali, ad esempio, la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazion paesaggistiche.
È, invero, inesatto accostare le pene accessorie a contenuto predeterminato per legge alla sospensione condizionale della pena, istituto che, come anche ribadito da questa Corte nel suo più prestigioso consesso, è estraneo alla nozione di pena (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851, che richiama Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, COGNOME, Rv 283577-02), configurando il beneficio ex art. 163 cod. pen. una “astensione a tempo” dall’esecuzione della pena, i cui effetti definitivi non incidono sulla pena stessa (cfr. Corte costituzional sentenza n. 295 del 1986 e ordinanza n. 296 del 2005).
Dalle considerazioni sopra esposte consegue, pertanto, la necessità di annullare la parte della decisone che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena.
La fondatezza del rilievo in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale assorbe il terzo motivo con cui si c:ensura la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione da effettuarsi ex art. 58, primo comma, I. 24 novembre 1081, n. 689, solo in ipotesi di mancata concessione del beneficio previsto dall’art. 16:3 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 04/04/2024.