Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/08/1976
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca della pena sospesa
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza formulata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ha ravvisato l’unitaria e anticipata deliberazione esclusivamente tra i fatti giudicati con le sentenze indicate ai n. 4. e 5. del provvedimento stesso.
A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condotte omogenee – ha osservato come i fatti giudicati con le sentenze di cui ai n. 1. 2. e 3 del provvedimento fossero stati commessi a notevole distanza tra loro e in un ampio arco temporale, dunque da ritenersi espressione di una scelta di vita o, comunque, il frutto di un generico programma di attività delittuosa.
La stretta contiguità temporale e l’omogeneità delle condotte, nonché la vicinanza dei luoghi di commissione dei fatti giudicati sub. 4. e 5. ha, invece, ritenuto che consentisse il riconoscimento dell’invocato beneficio.
Infine, motivando sulla scorta dello «stile di vita, improntato alla commissione d’illeciti», del condannato, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Diop con la sentenza della Corte di appello di Genova in data 25 ottobre 2013, irrevocabile il 17 marzo 2014.
Ricorre NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, per cassazione e denuncia tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze sub 4. e 5., posti in continuazione, e quello giudicato con la sentenza sub. 2.
Deduce che il giudice avrebbe trascurato di considerare la vicinanza del luogo di commissione (Ravenna e Forlì) e la distanza temporale, di un solo anno, erroneamente indicata nel provvedimento impugnato in tre anni.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata comminata una pena superiore a quelle precedentemente inflitte.
Dalla pena detentiva di cinque mesi di reclusione e 7.500,00 di multa, si sarebbe erroneamente giunti a quella di cinque mesi e quindici giorni di reclusione, in violazione della pacifica giurisprudenza espressa in sede di legittimità secondo cui la continuazione è istituto favorevole al condannato e impone il divieto di reformatio in peius.
2.3. Il terzo motivo lamenta l’erroneità della revoca del beneficio della pena sospesa, poiché nella concessione o nella revoca della sospensione condizionale della pena il giudice, nel formulare il giudizio prognostico, deve avere riguardo non alla situazione esistente al momento della condanna, bensì a quella esistente al momento della decisione, dovendo pertanto, nel caso di specie, valorizzare, in senso favorevole al condannato, la circostanza che questi non aveva più commesso reati dal 2010.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 luglio 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza dev’essere annullata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, per le ragioni che si indicano di seguito.
Per il resto, il ricorso deduce censure prive di pregio e dev’essere, pertanto, respinto.
2. È inammissibile il primo motivo di ricorso.
L’unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, comma 2, cod. pen non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a realizzare determinati reati.
D’altro canto la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione all’unitarietà del
fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell’impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell’insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.
Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074). Si è poi chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Venendo all’ordinanza in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei principi sin qui sunteggiati e – senza alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione – ha limitato l’applicabilità dell’istituto del continuazione alle pene di cui alle sentenze sub 4. e 5., rispetto alle quali è stata opportunamente valorizzata la contiguità delle condotte (commesse a distanza di meno di due mesi) e la vicinanza dei luoghi di commissione, laddove, invece ha osservato che la condotta sub 2) risaliva all’anno 2008e, dunque a distanza di un anno dall’ultimo dei due reati ritenuti avvinti dalla continuazione criminosa.
Tale motivazione è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «nel caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, COGNOME Rv. 242537).
4. Del pari infondato è il secondo motivo.
Non ricorre, invero, alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in pejus in ordine al calcolo finale della pena unificata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., giacché il Giudice dell’esecuzione ha parametrato la pena unica complessiva in misura certamente -superi-afe al quella risultante dal cumulo materiale delle due sentenze ed ha effettuato, su quella di cinque mesi di reclusione ed euro 140,00
di multa .prevista dal Giudice del merito per il reato giudicato con la sentenza sub 5., un aumento di solo 15 giorni di reclusione ed euro 50,00 di multa.
E’, invece, fondato il motivo di ricorso che attinge il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Collegio intende dare continuità al consolidato principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui, in tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282493; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 243819).
Incombe, pertanto, sul Giudice dell’esecuzione un obbligo motivazionale che, nel caso di specie, è stato assolto in modo apparente, ove non contraddittorio, essendosi fatto riferimento, per sostenere la revoca del beneficio, a un generico «stile di vita connotato dalla ripetuta commissione di reati», senza in alcun modo prendere in considerazione gli elementi allegati dalla difesa e, tra questi, l’assenza di ulteriori condanne dall’anno 2010.
Alla stregua di quanto sin qui argomentato, deve in conclusione disporsi l’annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al punto concernente la revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Ravenna, affinché provveda a nuovo esame alla luce del superiore insegnamento, valutando se ricorrono nella specie le condizioni di legge per riconoscere, rispetto alla pena determinata all’esito della riconosciuta continuazione, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente