Revoca Pena Sospesa: Quando il Ricorso è Inammissibile
La revoca della pena sospesa è un istituto cruciale nel diritto penale, che subordina un beneficio concesso al condannato al suo buon comportamento futuro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione contro tale provvedimento, stabilendo l’inammissibilità di un ricorso basato su motivi non pertinenti alla decisione. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni giuridiche alla base della pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2017, aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale competente, con un’ordinanza del settembre 2024, disponeva la revoca di tale beneficio.
La ragione della revoca era chiara: l’imputato aveva commesso un altro reato durante il periodo di “osservazione” di cinque anni, per il quale era intervenuta un’altra sentenza di condanna passata in giudicato. Contro questa decisione di revoca, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La doglianza principale del ricorrente si fondava su un argomento specifico: la mancata annotazione, nel suo casellario giudiziale, della decisione originale che gli aveva concesso la pena sospesa. Secondo la sua tesi, questa omissione avrebbe inficiato la legittimità della successiva revoca.
La Decisione della Corte sulla Revoca della Pena Sospesa
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto “non correlati” e “ininfluenti” rispetto al contenuto e alla logica giuridica del provvedimento impugnato.
La Corte ha spiegato che la revoca del beneficio non dipende da formalità come l’annotazione nel casellario, ma da un presupposto sostanziale e oggettivo: la commissione di un nuovo reato, accertato con sentenza definitiva, entro il termine di cinque anni dalla prima condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si articola su due punti fondamentali. In primo luogo, l’affermazione del ricorrente circa la mancata annotazione non era stata in alcun modo provata nel corso del giudizio. In secondo luogo, e in maniera decisiva, anche se fosse stata provata, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante. La legge, infatti, collega la revoca della pena sospesa alla condotta del reo, non alle formalità amministrative di registrazione. Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione era correttamente motivato, poiché si limitava a prendere atto del passaggio in giudicato di una nuova sentenza di condanna per un fatto commesso nel periodo rilevante. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato privo di qualsiasi fondamento giuridico e non pertinente alla questione centrale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per evitare la revoca della pena sospesa, l’unica condizione richiesta è astenersi dal commettere nuovi reati. I tentativi di impugnare la revoca basandosi su presunti vizi formali, come la mancata annotazione nel casellario, sono destinati a fallire se non intaccano il presupposto sostanziale della decisione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro, data l’evidente colpa nella proposizione di un ricorso infondato.
Quando può essere revocato il beneficio della pena sospesa?
Secondo quanto emerge dalla decisione, il beneficio della pena sospesa viene revocato di diritto quando il condannato, entro il periodo di cinque anni, commette un altro delitto per il quale viene riportata una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato.
Quali motivi rendono un ricorso contro la revoca della pena sospesa inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se si basa su motivi non correlati giuridicamente al contenuto della decisione impugnata. Nel caso specifico, il motivo era l’asserita mancata annotazione del beneficio nel casellario, un elemento considerato irrilevante ai fini della revoca.
La mancata annotazione della pena sospesa nel casellario giudiziale è un valido motivo per opporsi alla sua revoca?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale circostanza è del tutto ininfluente. La revoca si fonda sul fatto sostanziale della commissione di un nuovo reato, non su formalità amministrative come la registrazione della condanna precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 30/06/1968
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P1
n
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Nola, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto – nei confronti di NOME – la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenz
– Trib. Noia divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non correlati – in diritto – ai contenuti della decisione. Si invoca una ragio mancata annotazione nel casellario della decisione contenente il beneficio che non solo non è dimostrata ma che è anche ininfluente sulla motivazione del provvedimento impugnato (ove si prende atto del passaggio in giudicato di altra sentenza relativa a fatto commesso durante il periodo di attenzio dei cinque anni).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024