Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31809 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
CC – 09/07/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/06/1970
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 gennaio 2025 confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 75 comma 2 D.lgs. 159/2011 alla pena di mesi nove di reclusione, revocando, ai sensi dell’art. 168 comma terzo cod. pen., il beneficio della pena sospesa in quanto concesso in violazione di legge per la terza volta.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia lamentando violazione di legge per avere la Corte territoriale revocato il beneficio in difetto di impugnazione da parte dell’ufficio di procura.
La Corte, inoltre, muovendo dal dato temporale, non si sarebbe espressa in maniera congrua circa la possibilità di unificare le pene condizionatamente sospese.
Il sostituto procuratore generale COGNOMENOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
La recente sez. U n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287400-01, ha tracciato le linee del ragionamento corretto da seguire per addivenire alla soluzione della questione
giuridica proposta dal ricorrente.
L’insegnamento che ne viene tratto Ł il seguente «¨ legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
BenchØ il focus di quella decisione riguardi l’ampiezza del potere del giudice dell’esecuzione circa la revoca del beneficio illegittimamente concesso dal giudice della cognizione, la Corte indaga, correlativamente, anche i poteri in parte qua del giudice di appello, cui non sia stata devoluta la questione con l’atto di impugnazione, che Ł esattamente il fulcro del motivo dell’odierno ricorso.
Precisa la sentenza richiamata che il dato fondamentale per tracciare una linea di demarcazione non Ł la natura obbligatoria della revoca del beneficio, che implica solo che il giudice della cognizione o della esecuzione, chiamato ad applicarla, lo debba fare senza svolgere alcuna valutazione discrezionale, ma ciò non significa – per il giudice della impugnazione – che egli possa operare al di là ed oltre i limiti del devoluto, senza cioŁ avere il necessario riguardo alle ordinarie scansioni processuali che definiscono l’ambito di cognizione e di decisione dei giudici nei cari gradi di giudizio.
In buona sostanza, si Ł evidenziata l’erronea commistione fra la natura obbligatoria e officiosa della revoca del beneficio, da un lato, e il limite del devoluto, dall’altro, cercando di trarre una risposta al quesito non tanto dal secondo termine della questione, come corretto, quanto dal primo.
Come ricordato, infatti, il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito della materia che gli viene devoluta con l’atto di impugnazione e può conoscere punti della decisione diversi da quelli cui si riferiscono i motivi proposti, a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dall’atto di impugnazione.
La Corte, nella sua piø autorevole formazione, ha affrontato dunque la questione circa il potere di cognizione circa la revoca del beneficio in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione sul punto della sospensione condizionale.
Come osservato in motivazione, in materia di benefici, sospensione condizionale, non menzione ed attenuanti, l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. delinea in capo al giudice di appello un potere al di là del devoluto, ma limitatamente alla loro possibile concessione e non già alla loro revoca; e, trattandosi di una norma di stretta interpretazione, perchØ delinea una eccezione al principio devolutivo, non se ne può ampliare analogicamente la portata anche ai casi di revoca dei benefici indicati.
Dunque, non vi Ł, in tema di potere di revoca, per quanto obbligatoria, del beneficio, una deroga normativa al principio devolutivo, come invece vi Ł in tema di concessione, per espressa disposizione normativa.
Un potere di revoca al di là del devoluto non discende neppure dalla eventuale simmetria con i poteri di revoca del beneficio conferiti al giudice della esecuzione, poichØ questi ultimi derivano dalla espressa previsione legislativa che Ł intervenuta in modifica dell’art. 674 cod. proc. pen., ove il comma 1bis stabilisce espressamente che il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 168 cod. pen., laddove nessun intervento
l egislativo ha modificato, simmetricamente, ampliandoli, i poteri del giudice dell’impugnazione circa la revocabilità nei casi di cui all’art. 168 cod. pen.
Conseguentemente, si deve concludere che la Corte territoriale, laddove ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., in difetto di devoluzione sul punto, abbia esteso illegittimamente la propria cognizione oltre il devolutum .
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla sola revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Richiamando, ancora una volta, l’insegnamento citato in principio, si deve precisare che la decisione chiarisce, in disparte la possibilità di revoca da parte del giudice di appello in difetto di devoluzione, che Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01)
Di conseguenza, ben potrà il pubblico ministero richiedere la revoca del beneficio, concesso in violazione dell’art. 168 cod. pen. al giudice della esecuzione, poichØ (come sottolineato da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216237 – 01) il potere del giudice dell’esecuzione deve essere qualificato in termini di complementarietà in riferimento alle attribuzioni del giudice della cognizione, che si esercitano, fuori dai casi in cui la legge conferisca un’attribuzione sganciata dai confini della domanda impugnatoria, nel rispetto della devoluzione parziale.
Nel caso in esame ricorre proprio la situazione presa in considerazione dalla richiamata pronuncia, nel senso che competerà al giudice dell’esecuzione, se e quando esso sarà ritualmente adito dal pubblico ministero, esaminare ed esitare, nel contraddittorio delle parti interessate, la richiesta di revoca del beneficio illegittimamente concesso, nessun pregiudizio a tale verifica essendo determinato dal fatto che ciò non ha potuto legittimamente fare il giudice della impugnazione, per difetto di devoluzione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la pronuncia di primo grado. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME