Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver dichiarato non accoglibile l’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato (subordinato eventualmente all’analisi chimica della sostanza stupefacente in sequestro) per il carattere non revocabile della richiesta che l’imputato, con il consenso del P.M., aveva effettuato ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p., il GUP del Tribunale di Cagliari ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18000
di multa, unitamente alla interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ed alla confisca del denaro e del materiale sequestrati, per la fattispecie di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. 9/10/1990 n. 309.
All’imputato era stato contestato di aver violato tali disposizioni, in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa legge, illecitame deteneva, occultati in due caffettiere all’interno dell’abitazione sita a INDIRIZZO, ad evidente fine di spaccio, suddivisi in undici involucri di cart avvolta da scotch di colore marrone, complessivi gr. 203,33 di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella 1 prevista dall’art. 14 della legge medesima, nonché cedeva a persone rimaste sconosciute quantitativi imprecisati della medesima sostanza per il controvalore di euro 65,00 in banconote di vario taglio. In Villacidro, il 21 giugno 2023.
Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), in particolare:
con il primo motivo, si deduce l’inosservanza dell’art. 438 cod.proc.pen., per aver il provvedimento impugnato ritenuto l’irrevocabilità della richiesta di rito alternativo depositata dal ricorrente, in forza del consenso prestato dal AVV_NOTAIO Ministero ex art. 447 c.p.p., nonostante che il D.Igs. n. 162 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), successivamente entrato in vigore, avesse introdotto istituti di favore; rileva il ricorrente che la richiesta di definizione con rito abbreviato era pervenuta il 25 novembre 2023 e quindi ben prima del termine stabilito dalla legge, costituito dal momento in cui, nel corso dell’udienza preliminare, viene data parola alle parti; pertanto, non essendovi eccezioni a tale regola, neppure quella derivata dalla affermata irrevocabilità della richiesta di patteggiamento, possibile solo una volta che il Giudice si fosse pronunciato sulla stessa richiesta ma non prima, la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile;
con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, il ricorrente censura la sentenza là dove definisce corretta la qualificazione giuridica dei fatti, posto che, invece, dal serviz fotografico del compendio del sequestro ed in ragione della rilevantissima quantità di nastro adesivo e cellophane utilizzata per il confezionamento e la conservazione della sostanza stupefacente, risultava probabile che il quantitativo della sostanza non superasse la soglia utilizzata dalla prassi giudiziaria quale sorta di discrimine
tra la qualificazione giuridica ordinaria, di cui al comma 1 e 1 bis del menzionato art. 73, e quella disciplinante il fatto di lieve entità, di cui al successivo comma 5.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Nel ritenere irrevocabile la richiesta di rito alternativo depositata da NOME COGNOME, con riferimento alla quale è stato manifestato il consenso del AVV_NOTAIO Ministero ex art. 447 cod.proc.pen., la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto per cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il AVV_NOTAIO Ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile, non potendo essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento con sottoposizione al solo controllo giudiziale (ex plurimis: Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282054, oltre che in motivazione; Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276038, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espress dall’imputata nell’udienza celebrata dopo il perfezionamento dell’accordo; Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, COGNOME, Rv. 254371.
La tesi sostenuta dal ricorrente, che individua solo nella sentenza che applica la pena richiesta dalle parti il momento in cui la richiesta di patteggiamento diverrebbe irrevocabile, è stata disattesa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolare, Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012, COGNOME, Rv. 254365, nell’applicare il principio della irrevocabilità della comune richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., ha ribadito che gli effetti unilateralmente irreversibili delle manifestazioni di volontà delle parti, nel caso regolato, come nella specie, dall’art. 447 c.p.p., si verificano già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta, in forza dell’ultimo periodo del comma 3. Negli stessi termini Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, COGNOME, Rv. 244892, e Sez. 2, n. 115 del 09/01/1998, COGNOME, Rv. 210451.
Peraltro, il motivo risulta non sorretto da concreto interesse, e quindi inammissibile, là dove si voglia ritenere che la violazione di legge si annidi nell’aver ritenuto irrevocabile la richiesta di rito alternativo depositata dall’imputato, in for
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del consenso prestato dal AVV_NOTAIO Ministero ex art. 447 c.p.p., nonostante l’entrata in vigore quale lex superveniens, dei d.lgs. n. 162 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), introducente istituti di favore. Ciò sulla base del principio (Sez. 4, n 15231 del 08/04/2015; Sez. 4, n. 45145 del 28/09/2023, Valenti, Rv. 285319 01) secondo cui, in tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile nel caso in cui, dopo la stipula del patto e prima della pronuncia della sentenza, sopravvenga una legge più favorevole.
Occorre infatti ribadire il principio generale, dettato dall’art. 568 c.p.p comma 4, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
Per evidenti ragioni di economia processuale, l’impugnazione presuppone che il soggetto legittimato abbia un concreto ed attuale interesse a proporla. Tale interesse, nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, è stato inteso non già quale pretesa alla esatta ricostruzione teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dall’impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica.
In tal senso, ex plurimis, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv.202269, per cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è “subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso”, e più di recente, Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953, in tema di legittimazione della parte civile a impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato. In particolare, con riferimento all’interesse dell’imputato a impugnare sentenze di proscioglimento, anche in termini di necessario interesse a evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero a assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, Sez. 4 n. 19623 del 21/04/2022, COGNOME, Rv. 283213 e Sez. 3, n. 45560 dei 15/03/2018, C., Rv. 274089, le quali hanno posto in evidenza, quale logico corollario del principio in esame, la necessità che il ricorrente deduca l’effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con indicazione anche degli atti dai quali esso possa essere desunto, nonché Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277592, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2015, COGNOME, Rv. 270385, in motivazione, Sez. 4, n. 4675 del 06/02/2007, COGNOME, Rv. 244293, Sez. 1, n. 7671 del 05/01/2000, dep. 2001, Patteri, Rv. 218311, e Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995, Stella, Rv. 201953).
L’interesse in oggetto deve anche persistere fino al momento della decisione, affinché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione (ex plurimis: Sez. U, n. 28911 del 2019, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694, nonché, più di recente, Sez. 4, n. 19623 del 2022, COGNOME, cit.).
- Inoltre, il principio della necessaria presenza dell’interesse all’impugnazione come innanzi declinato – nel caso, come quello di specie, di impugnazione di sentenza di applicazione di pena con la quale si deduca la legittimità della revoca del consenso in presenza di una lex superveniens più favorevole – ha come logico corollario quello della necessaria rilevazione dell’interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento che si fonda su un accordo che, come chiarito, non è revocabile unilateralmente.
Orbene, il ricorrente non deduce, né dal ricorso è altrimenti evincibile in ragione della sua assoluta genericità sul punto, l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, in relazione alla mancata considerazione da parte del giudice di merito della revoca del consenso fondata su legge sopravvenuta.
Il ricorrente, infatti, si è limitato, tanto in sede di merito (come emerge dalla sentenza impugnata) quanto in sede di legittimità, a fare mero riferimento all’aver la c.d. “Riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 162 del 2022, introdotto u generico favore per il rito abbreviato, nonostante si tratti di riforma introducente svariati istituti, processuali (per cui opera il principio tempus regit actum), sostanziali e processuali con dirette ricadute sostanziali, anche, ma non solo, favorevoli (circa la portata della riforma in relazione alle richieste di applicazion di pena già decise alla data della sua entrata in vigore, si veda Sez. 4, n. 32332 del 18/04/2023, COGNOME, in motivazione).
Il ricorrente, in particolare, più che dedurre specifici effetti favorevoli, rispe alla sua posizione, dell’indicata lex superveniens, comunque non allegati al giudice di merito e da questi, quindi, non considerati, intende essere messo nelle condizioni di poter revocare il proprio consenso in contrasto con il principio dell’irrevocabilità di esso.
- Il secondo motivo è pure inammissibile. Va infatti fatta piana applicazione del principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,
palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza ( tra le molte, Cass. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022).
Tale situazione non sussiste nel caso di specie, ove l’affermata erronea qualificazione giuridica del fatto di reato viene indicata come evidente, basandosi esclusivamente sulla visione dei rilievi fotografici e dalla affermata presenza di un quantitativo notevole degli involucri al cui interno si trovava la sostanza stupefacente. Si tratta di giudizio, involgente valutazioni di fatto, che non riveste per nulla i caratteri della manifestamente erronea qualificazione giuridica sopra descritta.
- In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 616 c.p.p., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.