Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44920 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
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Ritenuto in fatto considerato in diritto
1.COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza emessa in data 13 giugno 2023, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Milano, con la quale al predetto imputato v applicata – su richiesta delle parti- la pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione sospesa) e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato cui all’art. 590 bis c.p..
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione dell sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida mancando una motivazione precisa e puntuale in relazione alle circostanze e al luogo del sinistro.
Il Procuratore Generale in sede nella requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento co rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato.
3.1.Invero, la Corte cost., con sent. n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegit costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa dispor alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del second terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna del circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590cod. pen. In particolare, la Consulta ha chiarito che l’automatismo della risposta sanzioNOMEr di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589- bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. (guida in st ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).
Solo in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stra consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente; al di fuori di d ipotesi, deve escludersi qualsiasi automatismo della sanzione amministrativa e il giudice deve procedere a una valutazione individualizzante.
3.2.Nel caso in esame, pur non risultando contestate al ricorrente le aggravanti dell guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in ordine alla deci assunta di disporre la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, il giudice ha offerto alcuna motivazione.
Ne consegue la violazione di principio affermato da codesta Corte, secondo il quale il giudic di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l’imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattament
più sfavorevole, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (ex plurimis, Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, COGNOME Angelis, Rv. 283022).
In conclusione deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diver composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Così deciso il 17.10.2023