Revoca Patente Recidiva: La Cassazione Fa Chiarezza sulla Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40073/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza per la sicurezza stradale: la revoca patente recidiva per guida in stato di ebbrezza. La decisione chiarisce un punto fondamentale riguardante l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per chi commette lo stesso reato entro un biennio, specificando che non è necessario che le due violazioni siano identiche, ma è sufficiente che la seconda sia della tipologia più grave.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza Aggravata
Il caso esaminato riguarda un automobilista condannato sia in primo grado dal Tribunale di Sondrio che in appello dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di guida in stato di ebbrezza. La violazione era particolarmente grave: il tasso alcolemico riscontrato era tra 1,90 e 1,95 g/l, rientrando così nell’ipotesi più severa prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Inoltre, il reato era stato commesso in orario notturno (dopo le 22:00 e prima delle 7:00), circostanza che comporta un ulteriore inasprimento della pena.
A seguito della condanna, era stata disposta la sanzione accessoria della revoca della patente, proprio in virtù della ‘recidiva nel biennio’.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della Revoca Patente Recidiva
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando esclusivamente l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. Secondo la sua difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel considerare sussistente la recidiva. Il ricorrente sosteneva che, per applicare la revoca, fosse necessario un confronto specifico tra le diverse fattispecie di reato previste dall’art. 186 (suddivise nelle lettere a, b, e c a seconda del tasso alcolemico), ritenendo che la Corte d’Appello avesse considerato indifferente la specifica tipologia della precedente violazione.
In sostanza, il dubbio sollevato era: per aversi recidiva con conseguente revoca, è necessario essere stati condannati due volte per la stessa identica ipotesi (ad esempio, due volte per la lettera c) o è sufficiente una qualsiasi precedente condanna per guida in stato di ebbrezza?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e basato su motivi non consentiti dalla legge. Gli Ermellini hanno sottolineato come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva invece applicato correttamente i principi di diritto già consolidati.
La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 28293 del 2020), il quale ha chiarito in modo inequivocabile la questione. Ai fini dell’integrazione della ‘recidiva nel biennio’ che fa scattare la revoca della patente, è sufficiente che si verifichino due condizioni:
1. Una persona sia già stata condannata in precedenza per una delle condotte di guida in stato di ebbrezza previste dalle lettere b) o c) dell’art. 186 del Codice della Strada.
2. La stessa persona venga nuovamente condannata, entro due anni, per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave, ovvero quella prevista dalla lettera c) (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).
Non rileva, quindi, se la prima condanna fosse per l’ipotesi di cui alla lettera b) (tasso tra 0,8 e 1,5 g/l) o per quella della lettera c). Ciò che conta è che la seconda violazione nel biennio rientri nella fattispecie più grave. Questa interpretazione mira a sanzionare con maggiore severità chi, nonostante una precedente condanna, persevera in una condotta di guida estremamente pericolosa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio di rigore a tutela della sicurezza pubblica. La revoca patente recidiva non richiede una perfetta sovrapposizione tra la prima e la seconda violazione. Il legislatore ha inteso punire più duramente la progressione verso condotte di guida sempre più rischiose. Per gli automobilisti, il messaggio è chiaro: una condanna per guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 0,8 g/l) è un avvertimento serissimo. Una successiva violazione nel biennio, se rientrante nell’ipotesi più grave, comporterà inevitabilmente la sanzione massima della revoca della patente di guida. Essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Per la revoca della patente per ‘recidiva nel biennio’ è necessario che la prima e la seconda violazione per guida in stato di ebbrezza siano della stessa identica gravità?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che una persona già condannata per guida in stato di ebbrezza (ipotesi b o c dell’art. 186 CdS) venga nuovamente condannata entro due anni per lo stesso reato nella sua forma più grave (lettera c), per integrare la recidiva che comporta la revoca della patente.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione ritenuto ‘inammissibile’?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al motivo di ricorso presentato dall’automobilista?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e del tutto aspecifici, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già correttamente applicato i principi di diritto stabiliti dalla stessa Cassazione in un caso precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTAGNA IN VALTELLINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t4-7′
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale in data 9 febbraio 2024 la Corte d’appello di Milano, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Sondrio, in relazione al delitto p. e p. dall’ art.186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada, con tasso alcolemico accertato di 190195 gr/I e per aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00;
il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole per violazione di legge ed omessa motivazione, in relazione all’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, posto che la pronuncia non si sarebbe fatta carico di confrontarsi con le differenti fattispecie contravvenzionali elencate nell’art. 186 cod. strada, errando nel ritenere, ai fini della sussistenza della recidiva, indifferente la commissione della fattispecie sub a) o sub b) della disposizione incriminatrice;
il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e del tutto aspecifico, in quanto non si relaziona alla sentenza impugnata, che, alle pagine 4 e 5, sul punto della revoca della patente di guida, ha confermato la sentenza di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 28293 del 15/09/2020, Rv. 280079 – 01) secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della integrazione della “recidiva nel biennio” è sufficiente che colui che sia già stato condannato per la commissione di una condotta illecita riconducibile, indifferentemente, alle fattispecie di cui alle lettere b) o c) dello stesso articolo, venga nuovamente condannato nel biennio per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave di cui alla lettera c).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024