Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Castrovillari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP presso il Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata appli la pena di mesi sedici di reclusione per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. e d la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in quanto il giudice aveva ritenuto co non apposta la clausola dell’accordo tra le parti relativa alla sanzione ammin accessoria di cui all’art. 222 CdS, con la quale era stata concordata la sospensione de patente di guida per la durata di quattro mesi. Secondo la consolidata giurisprudenza del Corte EDU 4, sanzioni della revoca o sospensione della patente di guida hanno natura sostanzialmente penale e, pertanto, doveva applicarsi l’art. 444 comma 1 cod. pen., come novellato dal d.lgs 150 del 2022, che prevede la possibilità di estendere l’accordo anc alle pene accessorie.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 222, secondo comma, CdS e 218 CdS in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida seguito della sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, essendo venuto meno l’automatismo sanzionatorio che imponeva la obbligatoria applicazione della revoca dell patente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la scelta di appl la più grave sanzione della revoca piuttosto che la sospensione della patente di guid impone al giudice uno stringente onere motivazionale, ancorato ai criteri di cui all’art. comma 2, CdS. Il Tribunale nulla aveva argomentato sul punto, non considerando che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi aggravate cui è applicabile la sanzione d revoca e non giustificando quindi in alcun modo la scelta della sanzione più severa.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza del primo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine all disposta revoca della patente di guida.
Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha insistito per l’applicabilità al caso di dell’art. 444 comma 1 cod. pen., come novellato dal d.lgs 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Si ritiene di ribadire l’indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Sezion (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro. Rv. 285426 – 01) secondo cui, in caso di patteggiamento, le sanzioni accessorie di natura amministrativa non possono costituire oggetto dell’accordo tra le parti. E’ dunque inapplicabile alla fattispecie in es novellato art. 444, comma 1, cod. proc. pen., che richiama esclusivamente le pene accessorie e non le sanzioni amministrative accessorie.
Pur riguardando una ipotesi aggravata di omicidio stradale, cui consegue per legge l revoca della patente senza possibilità di scegliere la più lieve sanzione della sospensio la pronuncia sopra citata ha chiarito in via di principio che, anche a seguito della mod dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata – la clausola c determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritene come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti sostegno dell’interpretazione affermata sono poste copiose argomentazioni, che vanno ribadite e che si articolano nei seguenti passaggi: 1) la Corte costituzionale , c sentenza n.68 del 2021 ( in tema di effetti sulle sentenze di condanna della precedent dichiarazione di incostituzionalità relativa alla automatica revoca della patente di g affermata da Corte. Cost. n.88 del 2019) ha riconosciuto la natura “convenzionalmente penale” delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 222 cod. strada. contempo ha richiamato i principi affermati dalla sentenza a Sezioni unite n. 2246 d 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, in tema di sospensione e revoca della patente di guida previste dall’art. 91 del codice della strada previgente, la quale dava atto che le pre sanzioni potevano considerarsi quali” pene accessorie” in quanto il citato art. 91 del co della strada previgente non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione patente come sanzioni amministrative; 2) l’art. 222 del vigente codice della stra successivamente riformato, definisce invece espressamente la sospensione e la revoca della patente di guida come sanzioni accessorie e non come pene accessorie sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali; 3) tale è il qu normativo e giurisprudenziale di cui occorre tenere conto per valutare se, a segui dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l’applicazione delle sanzioni amministr accessorie possa essere oggetto dell’accordo che le parti possono sottoporre al giudice a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen; 4) all’epoca della riforma introdotta con il D.Igs del 2022 il legislatore era del tutto consapevole dell’esistenza di sanzioni amministra accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Si è stabilito, infatti, che l’ e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie di applicarle per una durata determinata», ma non si è previsto che il contenuto e la dura delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come statuito dalla citata Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro ; Rv. 285426 – 01, restano di conseguenza operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Cor legittimità, secondo i quali in tema di patteggiamento, la clausola con cui le concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. 4
39075 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, COGNOME, Rv.259209). Nessuna violazione di legge può allora essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzio amministrativa accessoria diversa rispetto a quella concordata dalle parti.
E’ invece fondato il secondo motivo. Come sopra ricordato, con la sentenza n.88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, c quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strad nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pen su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i re cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorra alcuna delle circostan aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis pen. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenen conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa d revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada. Il giudice delle leggi ha chiarito che la revoca della patente di guid può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste s dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni p stradali), ma si giustifica nelle ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamen elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del c 2 dell’art. 222 cod. strada. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, questa Corte di legittimità ha affe che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’eff di sostanze stupefacenti, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, d dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice a sceglier trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, c strada COGNOME (Sez. 4 – n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 279139 COGNOME -01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01). Nelle predette pronunce si è affermato che la motivazione non risulta soddisfacente se il giudice si limita al ric di nozioni astratte (entità del danno apportato e pericolo derivante dalla ulte circolazione) che non hanno un preciso significato individualizzante rispetto al c concreto e che vanno riempite di contenuto attraverso riferimenti alla vicenda in esame.
Ciò chiarito, va rilevato che i parametri da prendere in considerazione per la valutazi circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensi dell’art. 218 gravità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo c l’ulteriore circolazione dell’imputato può cagionare (Sez. 4 – n. 12457 del 08/02/20 COGNOME, Rv. 286196 – 01; Sez. 4 – , n. 4740 del 18/11/2020, COGNOME, Rv. 280393 – 01 Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017 , COGNOME, Rv. 271661 – 01).
Orbene, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, senza fornire alcuna motivazione circa la scelta adottata. Si impo pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovilla in diversa composizione fisica, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera inferio persona fisica diversa.
Così è deciso, 16/12/2025