Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 109 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 109 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, nel senso dell’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ex art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 282 (c.d. «cod. strada»).
Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 222 cod. strada, come risultante all’esito dell’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019. In particolare, il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione della detta patente, pur in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., senza dare conto delle ragioni fondanti tale scelta sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Con il secondo motivo si censura il medesimo profilo della sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale e in ragione della mancata considerazione di elementi che, a dire del ricorrente, se valutati avrebbero portato il giudice ad applicare la più tenue sanzione amministrativa.
La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso oltre che ammissibile, ex art. 606 cod. proc. pen., è fondato.
Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all’esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell’impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statui non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto si veda, di recente, ex plurimis: Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, COGNOME, in motivazione).
Ciò posto, deve rilevarsi che la censura dedotta dal ricorrente merita accoglimento.
3.1. Invero, occorre innanzitutto rilevare che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
3.2. Orbene, il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall’intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 589-bis cod. pen. e in ordine alla decisione assunta di disporre la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, il giudice non ha offerto alcuna motivazione.
3.3. Ne consegue la violazione di principio già sancito dalla Suprema Corte, che si intende ribadire, per il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l’imputato sia
meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole. Nel fare ciò devono essere considerati i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (ex plurimis: Sez. 4, n. 32888 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, COGNOME, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279139; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell’art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l’ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoricx / con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo giudizio. In forza dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, in diversa persona fisica. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 16 novembre 2022 COGNOME re e4 nsore COGNOME
Il Consi
Il Prsf
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