Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2023 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 9 settembre 2021, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con quella della revoca, nel resto confermando la decisione con cui il Tribunale di Udine, in data 9 settembre 2021, aveva condannato NOME alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all’art 590-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, impugnando il solo capo relativo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in particolare deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.; 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 590-bis e 583 cod. pen.; 222 cod. strada; oltre a difetto di motivazione per erronea valutazione delle prove documentali ed erronea valutazione delle lesioni. A dire del ricorrente, in particolare, sarebbe viziata la sentenza impugnata per avere disposto, in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO Generale, l’applicazione della più grave sanzione della revoca della patente di guida sulla scorta di una motivazione erronea, fondata su presupposti inadeguati.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
L’eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello in sentenza che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il giudice di merito, in particolare, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione, esplicando le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la sospensione della patente di guida a garantire le esigenze di prevenzione della sicurezza stradale, osservando come «effettivamente quella commessa dall’odierno imputato – viaggiare contromano su una strada a scorrimento veloce – sia tra le più gravi violazioni del codice della strada, dal momento che essa determina l’elevato pericolo che si producano incidenti stradali dagli esiti gravissimi per i beni della vita e della integrità fisica delle persone». L’elevato grado della colpa dell’imputato, la natura della violazione commessa e l’entità
delle conseguenze che ne sono derivate hanno, pertanto, indotto la Corte territoriale a disporre la revoca della patente di guida, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore