Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28208 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORINO il 18/11/1983
avverso la sentenza del 11/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Milano ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti a COGNOME Giovanni per la fattispecie di cui all’art. 589-bis cod. pen., nonché, ex art 222, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 295 i , la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con inibizione al conseguimento di una nuova patente per il tempo di cinque anni dal momento della revoca.
Avverso la sentenza è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 448 , ·re 2 bis cod.proc.pen. per avere il Gup applicato la sanzione della revoca della patente di guida senza dare conto delle ragioni per cui non ha applicato la più favorevole sanzione della sospensione della patente pur in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in primis ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 01; Sez. 4, n. 41457 dell’08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01). Nel merito é infondato.
L’articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. Il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa all sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In
questi casi il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada.
Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01; Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Rv. 286196 – 01).
Ciò premesso, nel caso in esame il giudice ha applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, pur in difetto della contestazione delle circostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 589-bis cod. pen. senza dare conto in maniera espressa delle ragioni sottese a tale scelta (“Visto l’art. 222, comma 2, Codice della Strada, deve disporsi la revoca della patente di guida”).
Tuttavia, pur dovendosi ribadire la diversità dei parametri richiamati dall’art. 218 C.d.S. rispetto a quelli di cui all’art. 133 cod.pen., e la necessità di una puntuale motivazione circa i criteri di scelta della sanzione amministrativa accessoria, nella specie dal complessivo impianto motivatorio della sentenza impugnata, si trae comunque una motivazione implicita che sorregge anche la scelta della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in luogo della mera sospensione. Bet lungi dal richiamare clausole di stile o affermazioni meramente apodittiche, la sentenza impugnata fa puntualmente riferimento al “..grado significativo della colpa evincibile dal rilevante discostamento del comportamento di guida in concreto serbato rispetto alla regola cautelare imposta dalla normativa regolante la circolazione stradale”.
Quindi nell’applicare all’ imputato la sanzione più afflittiva, il giudice ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria; ha fatto, cioè, espresso rinvio al tipo di violazione che aveva riguardato una regola cautelare valutandola, dunque, in termini di particolare gravità (quanto all’entità del danno apportato valendo la implicita considerazione che, nella specie, si era trattato della morte della conducente dell’altra vettura e della passeggera trasportata sulla medesima), cosicché la sanzione prescelta è stata ritenuta l’unica a tutela della sicurezza pubblica.
Alla stregua di tale considerazione, pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il giudice abbia congruamente motivato l’operata scelta discrezionale, avendo valorizzato criteri espressamente previsti dalla norma richiamata, operando,
dall’altro, anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della violazione posta in essere, tale che solo la misura più afflittiva è
stata ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica.
In ogni caso, i criteri di cui all’art. 218 C.d.S. costituiscono meri parametri di riferimento per orientare la decisione giudiziale, sottraendola all’arbitrio e
consentendo il relativo controllo giudiziale su di essa.
Ne deriva che la loro valutazione può anche essere operata complessivamente, ribadendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di
riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche
sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME,
Rv. 239754; Sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575).
3.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
t igetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.