Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 07/07/1963
avverso la sentenza del 24/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen i tenza emessa ex art. 444 cod. prc. Pen. dal GUP presso il Tribunale di Siena, con la quale era stata applicata la pena di mesi sedici di reclusione per il reato di cui all’art. 589 bis cod pen. commesso ai danni di COGNOME DinoCOGNOME
Lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 222, secondo comma, CdS e 218 CdS in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Deduce che, a seguito della sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, essendo venuto meno l’automatismo sanzionatorio che imponeva la obbligatoria applicazione della revoca della patente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la scelta di applicare la più grave sanzione della revoca piuttosto che la sospensione della patente di guida impone al giudice uno stringente onere motivazionale, ancorato ai criteri di cui all’art. 218, comma 2, CdS.Il Tribunale di Siena aveva erroneamente valutato detti criteri, non considerando che nel caso di specie / non ricorreva alcuna delle ipotesi aggravate, cui è applicabile la sanzione della revoca. Il giudice, nel valutare la gravità delle violazioni, non aveva tenuto conto della dinamica del sinistro come emergente dagli atti, e cioè del fatto che, secondo la ricostruzione operata dal CT del Pm e in base alle dichiarazioni dei testimoni presenti t la COGNOME procedeva a velocità estremamente ridotta ( stimata in 27 km/h) mentre il pedone aveva intrapreso l’attraversamento pedonale fuori dalle strisce, scendendo imprudentemente dal marciapiede proprio mentre stava arrivando l’automobile della COGNOME che non aveva avuto la materiale possibilità di avvistarlo, facendo evidente affidamento sul fatto che, (~) la COGNOME lo avesse visto.La gravità della violazione era stata erroneamente valutata facendo esclusivo riferimento alla dichiarazioni del teste COGNOME che aveva affermato di essersi arrestato avendo visto il pedone; sul punto, la consulenza di parte aveva invece dimostrato come la materiale possibilità di avvistare il pedone fosse diversa per la COGNOME, rispetto al teste che proveniva dalla opposta corsia di marcia. Il giudizio del Tribunale di Siena aveva contraddetto il principio di proporzionalità delle sanzioni, posto dalla Corte Costituzionale a fondamento della sentenza n.88/2019, disponendo la più grave sanzione della revoca in relazione ad una condotta occasionale e frutto di mera distrazione, ben diversa dalle ipotesi aggravate in ordine alla quali fa stessa Consulta ha ritenuto giustificata l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla gravità delle riscontrate violazioni nella condotta di guida. La motivazione era contraddittoria laddove aveva riconosciuto che l’imprudenza commessa era occasionale e dovuta a mera distrazione, per poi applicare la sanzione più grave e afflittiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1-. Come è noto, con la sentenza n.88 del 2019 la Corte Costituzionale h dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto period decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella par cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali strada o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorra alcuna circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. bis e 590-bis cod. pen. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condot condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia dispor sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, me afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal se e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada. Il giudice d leggi ha chiarito che la revoca della patente di guida non può essere “automati indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omi stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si g nelle ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata c fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizio (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare com sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.- A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, questa Corte di legittimi affermato che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stat ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la applicaz della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dì guida, in lu di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, de ragioni che hanno indotto il giudice a scegliere il trattamento più sfavorevole base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2,, cod. st (Sez. 4 – n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279139 , Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01). Nelle predett pronunce si è chiarito che motivazione non risulta soddisfacente se il giudice si l al richiamo di nozioni astratte (entità del danno apportato e pericolo derivante ulteriore circolazione) che non hanno un preciso significato individualizzante risp
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al caso concreto e che vanno riempite di contenuto attraverso riferimenti alla vicenda in esame.
3-. Ciò chiarito, va rilevato che i parametri da prendere in considerazione per la valutazione circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensi dell’art. 218 cds, la gravità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione dell’imputato può cagionare (Sez. 4 – n. 12457 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 01; Sez. 4 – , n. 4740 del 18/11/2020, COGNOME, Rv. 280393 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661 – 01).
4. Orbene, la sentenza impugnata ha richiamato la tragicità dell’evento e la gravità della violazione commessa, desunta dalle modalità del fatto come accertate (investimento di un pedone sulle strisce pedonali all’interno di un centro abitato). In proposito, il giudice di merito considera che emergeva dalla istruttoria espletata il regolare avvistamento del pedone da parte di altri automobilisti, secondo le dichiarazioni testimoniali acquisite, pertanto la ricorrente, pur mantenendo una velocità contenuta entro il limite stabilito, non aveva adeguato l’andatura alle concrete condizioni della strada ove si registrava la presenza di numerosi pedoni, tanto da non avvedersi dell’attraversamento della vittima che era stata però regolarmente avvistata da altri automobilisti, non essendovi condizioni metereologiche avverse idonee a ridurre la visibilità. E’ stata pertanto apprezzata in termini di rilevante gravità la violazione della regola di cui all’art. 141 CdS riguardante l’obbligo di dare la dovuta precedenza in prossimità di un attraversamento pedonale, nonché la violazione della generale regola cautelare che impone l’adeguamento della condotta di guida alle condizioni di tempo e di luogo. Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la pronuncia dà altresì atto che la vittima era stata caricata sul cofano della vettura condotta dalla ricorrente, spinta in avanti per circa otto metri e, ricadendo per terra sul cordolo, aveva perso la vita in conseguenza di un forte colpo alla testa. Dal complesso di tali elementi, complessivamente valutati, è stata dunque desunta la prognosi di pericolosità per l’ulteriore circolazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.Le argomentazioni offerte dal giudice di merito sono certamente ancorate al caso concreto, richiamano tutti i parametri normativi e non risultano affette da manifesta illogicità, risultando invece esaustive e congrue. Le contrarie considerazioni di cui ai motivi di ricorso si appuntano esclusivamente su una diversa ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro, incentrata sulla asserita impossibilità di avvistamento del pedone in base alle valutazioni del perito di parte, ampiamente smentite dall’ampia ricostruzione contenuta in sentenza che richiama tutto il materiale istruttorio acquisito ( consulenza tecnica del PM e informazioni testimoniali, secondo cui il pedone non aveva compiuto alcun movimento anomalo, aveva attraversato sulle
strisce pedonali, era stato visto da tutti gli altri conducenti che prOvenivano anche dal senso opposto).
6.Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente