Revoca Patente per Guida in Ebbrezza: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di revoca patente per guida in ebbrezza, chiarendo i presupposti per l’applicazione di questa severa sanzione accessoria e i limiti alla concessione delle attenuanti generiche. La decisione ribadisce l’automatismo della misura quando il tasso alcolemico è particolarmente elevato e si è verificato un sinistro stradale, offrendo importanti spunti di riflessione per tutti gli automobilisti.
I Fatti del Caso: Incidente e Tasso Alcolemico Elevato
Il caso trae origine dalla condanna di un’automobilista, riconosciuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La situazione era aggravata da due elementi cruciali: un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (la soglia più grave prevista dalla legge) e il coinvolgimento in un sinistro stradale. In seguito a questi fatti, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva disposto la revoca della patente di guida, applicando la sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada.
Il Ricorso in Cassazione: La Difesa Contesta Revoca e Mancate Attenuanti
L’imputata, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione della Corte di Appello su due fronti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Illegittimità della sanzione: Si contestava la statuizione relativa alla revoca della patente di guida.
La difesa mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, sperando in una riduzione della pena e, soprattutto, nell’annullamento della misura che privava la conducente del titolo di guida.
Le Motivazioni della Decisione: Perché la Revoca Patente per Guida in Ebbrezza era Inevitabile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari, basandosi su due pilastri fondamentali.
Obbligatorietà della Revoca della Patente
In primo luogo, i giudici supremi hanno sottolineato che la revoca della patente non è una scelta discrezionale del giudice, ma una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria. L’articolo 186, comma 2 bis, del Codice della Strada prevede espressamente questa misura per chiunque venga condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Essendo questa la fattispecie accertata nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto altro che applicare correttamente la legge.
Diniego delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano escluso tale beneficio sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto della mancanza di profili di meritevolezza da parte dell’imputata e, fattore determinante, della presenza di un precedente specifico in materia di violazioni del codice della strada. La motivazione è stata giudicata logica e priva di vizi evidenti, rientrando pienamente nel potere valutativo del giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e severo in materia di guida in stato di ebbrezza. Le implicazioni pratiche per gli automobilisti sono significative:
* Automatismo della sanzione: In caso di condanna per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente è una conseguenza diretta e inevitabile, non soggetta a discrezionalità.
* Rilevanza dei precedenti: Avere precedenti, anche non penali ma relativi a violazioni della circolazione stradale, può precludere la concessione delle attenuanti generiche, con un conseguente inasprimento della pena finale.
* Inammissibilità del ricorso: Un ricorso basato su motivi manifestamente infondati comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (in questo caso, 3.000 euro).
In caso di guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente è sempre obbligatoria?
Sì, secondo l’ordinanza, la revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria espressamente e obbligatoriamente prevista dall’art. 186, comma 2 bis del Codice della Strada in queste ipotesi.
Avere dei precedenti può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche basandosi, tra l’altro, sulla presenza di un precedente in materia di circolazione stradale e sull’assenza di profili di particolare meritevolezza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato manifestamente infondato?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, ha disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell’art.186 comma 2 bis C.d.S. in quanto la imputata COGNOME NOME era stata riconosciuta responsabile di violazione contravvenzionale relativa a guida in stato di ebbrezza cui era conseguito un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 186 commi 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.
La COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla statuizione concernente la revoca della patente di guida.
I motivi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Quanto alla revoca della patente di guida si tratta di sanzione amministrativa accessoria espressamente prevista dall’art.186 comma 2 bis C.d.S. in ipotesi di condizione di ebbrezza alcolica che integri la ipotesi di cui all’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. (percentuale di 1,5 g/l).
Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato escluso con motivazione lineare e priva di illogicità evidenti, in assenza di profili di meritevolezza e in presenza di un precedente in materia di circolazione stradale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2014
Il consigliere estensore
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