Revoca Patente Patteggiamento: Quando l’Appello è Inammissibile
La questione della revoca patente patteggiamento è un tema delicato che interseca procedura penale e sanzioni amministrative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione contro le sanzioni accessorie, come la revoca della patente, quando derivano da una sentenza di patteggiamento. La Corte ha stabilito che un ricorso basato su motivi pretestuosi o palesemente infondati non solo viene respinto, ma dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Palermo. Un automobilista era stato condannato per il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis, comma 1, del codice penale. Oltre alla pena principale concordata tra le parti, il giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Ritenendo illegittima tale statuizione, l’imputato, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) della sentenza impugnata proprio in relazione all’applicazione della revoca della patente.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che il motivo sollevato dalla difesa fosse “manifestamente infondato”.
La Corte ha osservato che la motivazione resa dal GIP sul punto specifico della sanzione accessoria era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, “compiuta e congrua”. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio logico o giuridico che potesse giustificare l’annullamento della decisione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di patteggiamento e della relativa revoca della patente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro la Revoca Patente Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Quando si sceglie la via del patteggiamento, l’imputato accetta una determinata pena in cambio di una definizione rapida del processo. Le sanzioni accessorie, pur non essendo oggetto diretto dell’accordo, sono conseguenze obbligatorie previste dalla legge per determinati reati.
Il controllo della Cassazione su una sentenza di patteggiamento è limitato a specifici vizi di legittimità. Sostenere che la motivazione sulla revoca della patente sia illogica, quando invece il giudice di primo grado ha fornito una spiegazione adeguata e coerente, si traduce in un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi ribadito che una motivazione sufficiente e non contraddittoria del giudice di primo grado rende il ricorso su quel punto palesemente privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che la scelta del patteggiamento comporta un’accettazione complessiva delle sue conseguenze legali, incluse le sanzioni accessorie come la revoca della patente. In secondo luogo, evidenzia i rischi di un’impugnazione temeraria: un ricorso basato su motivi deboli o pretestuosi non solo non ha possibilità di successo, ma espone il ricorrente a ulteriori condanne economiche. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, focalizzandosi solo su vizi di legittimità concreti e non su generiche lamentele riguardanti la congruità delle decisioni del giudice.
È possibile impugnare la sanzione della revoca della patente applicata in una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per specifici vizi di legittimità. Se il motivo dell’impugnazione è considerato manifestamente infondato, come nel caso di una critica a una motivazione giudicata completa e congrua, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Qual è stata la ragione principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’unico motivo, relativo a un presunto difetto di motivazione sulla revoca della patente, è stato ritenuto palesemente infondato. La Corte di Cassazione ha considerato la motivazione del giudice di primo grado adeguata e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 18/08/1987
avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo per il reato di c all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ii guida) è manifestamente infondato, considerata la compiuta e congrua motivazione resa sullo specifico punto dal Giudice per le indagini preliminari (p. 2 sent. impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore