Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CITTA’ DI CASTELLO il 27/05/1966 inoltre:
PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del giorno 8 novembre 2024, applicava su richiesta delle parti a COGNOME NOME la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia propone ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, espressamente prevista dall’art. 222, c. 2, cod.strad. la quale consegue di diritto alla pronuncia, e non può essere oggetto di accordo fra le parti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo evidente l’errore di diritto consistito nella mancata applicazione della sanzione accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che in caso di reati cd” stradali”, con la sentenza di “patteggiamento” il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod.proc.pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. 4, n. 50060 del 4 ottobre 2017, COGNOME, Rv. 271326; Sez. 4, n. 27931 del 5 maggio 2005, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 232015). Tale sanzione, infatti, consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, P.G. in proc. Francavilla, Rv. 237231).
Tanto premesso, nel caso odierno il giudice ha omesso di applicare la sanzione accessoria che, nel caso di specie, consiste nella revoca della patente di guida. La sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2019 ha chiarito che la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Trattandosi dell’ipotesi contestata all’art. 590 bis comma 2, cod pen, va applicata la sanzione della revoca della patente di guida, cui
questa Corte può procedere ai sensi dell’art. 620 lett. I, non dovendosi far ricor alcuna valutazione discrezionale.
Deve pertanto essere disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione a COGNOME NOME della sanzione amministrativa accessoria della revoca dell patente di guida, sanzione amministrativa che applica.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente