Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a MIDAUGURI( NIGERIA) il 03/11/1989
avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni della difesa, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a NOME per la fattispecie di cui all’art. 186, commi 1, lett. c, 2 -bis e 2 -sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»).
Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, commi 2, lett. c, e 2 -bis, cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen.
Si deve preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in sede di conclusioni scritte, nel presente procedimento, da trattarsi in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. e in deroga a quanto previsto dall’art. 127 del medesimo codice, non è prevista la comunicazione alla parte privata e a cura della Cancelleria della Suprema Corte delle conclusioni della Procura generale della Repubblica (art. 611 cod. proc. pen.), mentre per la disciplina emanata per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da RAGIONE_SOCIALE, la detta comunicazione è prevista dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 solo con riferimento ai procedimenti da trattarsi ex art. 127 cod. proc. pen. o ai sensi dell’art. 614 del codice di rito, quando non sia stata richiesta la trattazione orale.
Premesso quanto innanzi, occorre rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di
patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all’esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell’impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 606 co proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione.
3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quella in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, COGNOME, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369 del 2020, COGNOME, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo: Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273826; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271326; Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, COGNOME Rv. 258622; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, COGNOME, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910).
3.2. Orbene, il Tribunale con la sentenza impugnata ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l’accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessorie della revoca della patente di guida, ex art. 186, commi 2, lett. c, e 2 -bis, cod. strada.
3.3. Ne consegue che, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente e in assenza di apprezzamenti di merito anche nell’ipotesi di sentenza di c.d. patteggiamento, indipendentemente dall’accordo intercorso tra le parti, in caso di omissione del giudice di merito può provvedere direttamente la Suprema Corte (si vedano: Sez. 4, n. 8022 del 28/01/20 COGNOME, Rv. 258622; Sez. 4, n. 49221 del 30/11/2012, COGNOME, R 253971).
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca della patente di guida, dovendosi disporre la detta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Pre ‘dente