Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
n
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.10.2023, il GIP del Tribunale di Ragusa ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 589-bis, primo e ultimo comma, cod. pen., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue: i) difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, visto che le parti avevano concordato la pena da applicare e nulla avevano stabilito in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, anche in considerazione dell’avvenuta sospensione della patente di guida disposta dalla Prefettura, nella misura di un anno; ii) insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria massima della revoca della patente di guida e difetto di motivazione in punto di gravità del fatto.
Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento limitatamente alla revoca della patente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottob 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (cfr. Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 01).
Ne discende che è del tutto irrilevante la circostanza che le parti non avessero concordato alcunché in ordine a natura ed entità della sanzione amministrativa accessoria applicabile al caso di specie, trattandosi di statuizione del tutto sottratta alla disponibilità delle parti.
Quanto al secondo motivo, si osserva che la motivazione offerta dal giudicante, pur succinta, esprime con piena consapevolezza l’esigenza di attenersi al dictum della Corte costituzionale in ordine alla non automaticità della revoca della patente a seguito della condanna per reati stradali non aggravati da elevato stato di ebbrezza o da alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
In particolare, il percorso argomentativo complessivo della sentenza impugnata implica una adeguata e consapevole valutazione delle concrete caratteristiche della violazione che ha condotto alla morte e alle lesioni nei confronti di due distinte persone offese, tale da giustificare la più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, trattandosi di fatto illecito caratterizzato da indici estremamente negativi quali la velocità superiore ai limiti, l’invasione dell’opposta corsia e la notevole entità del danno apportato, e quindi giudicato obiettivamente grave alla luce dei parametri di cui all’art. 218 cod. strada.
In proposito, si deve rammentare che la valutazione dei presupposti applicativi specificati dalla disposizione di cui all’art. 218 cit. può essere operat anche complessivamente, dovendosi ribadire in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati dalla legge, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr. Sez. 3 n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 – 01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754 – 01; Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, Rv. 185876 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 febbraio 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente