Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente all’omessa statuizione della sanzione amministrativa della revoca della patente, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 23.10.2023 con la quale all’imputata COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, 2-bis, 2-sexies, veniva applicata la pena su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. di mesi 8 di arresto ed euro 2700 di ammenda presenta ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo perché il giudice ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada nonché in relazione all’eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputata.
2. GLYPH Sostiene il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo che secondo l’orientamento di Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019,, COGNOME, Rv 279349, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito dell’introduzione della previsione dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Il procuratore generale presso questa Corte, con conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione della sanzione amministrativa disponendo la revoca della patente di guida dell’imputata; ha chiesto inoltre di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Atteso che le sezioni unite con Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME, Rv 279349, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, è sufficiente osservare che nella sentenza impugnata è totalmente omessa ogni statuizione circa la sanzione amministrativa accessoria.
Tuttavia, è opportuno osservare che nel caso concreto l’accordo sulla pena che è stato accolto dal giudice riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ,a 1,5 g/I, al cui accertamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca e non della sospensione della patente di guida ricorrendo nel caso concreto l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Pertanto, rilevando la condotta di aver posto in essere in stato di ebbrezza alcolica un fatto potenzialmen1:e dannoso e idoneo a determinare una lesione del bene giuridico della sicura circolazione stradale, deve procedersi alla revoca della patente di guida, con statuizione che
può essere decisa direttamente dal giudice di legittimità non implicando alcuna valutazione di tipo discrezionale.
In ordine al secondo punto dell’impugnativa, riguardante la mancata confisca del veicolo, il Collegio considera che trattasi di una sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada che deve essere applicata obbligatoriamente con la sentenza di condanna o di patteggiamento anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ma il ricorso del Procuratore generale di Palermo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per la genericità dei motivi addotti, atteso che il . ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata confisca del veicolo, senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto ma indicando genericamente la mancata applicazione di entrambe le ipotesi alternative della confisca del veicolo e del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Nel motivo di impugnazione, infatti, non è indicato il presupposto di fatto necessario per la valutazione e la conseguente applicazione della confisca: se il veicolo appartenga all’imputata o a persone estranea al reato. Elemento cognitivo senza il quale non è possibile in sede di legittimità procedere all’ablazione dell’autoveicolo.
Pertanto, si deve disporre l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente all’omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida dell’imputata COGNOME NOME che si dispone in questa sede. Nel resto si dichiara l’inammissibilità del ricorso per la genericità e aspecificità del motivo attinente alla confisca dell’autoveicolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che dispone.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il consigliere estensore