Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Sassari,, con sentenza del 5 marzo 2024 9 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME, imputato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fatto contestato come commesso il 2 settembre 2022, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha anche disposto la revoca della patente di guida.
Ricorre per la cassazione del provvedimento l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo, seppure articolato in tre punti, con cui denunzia violazione di legge (artt. 186, 187 e 222 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.) in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, in mancanza di qualsiasi motivazione, trascurando sia quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio – 24 aprile 2019 in tema di revoca/sospensione del titolo abilitativo sia i principi di diritto fissati da sentenze di legittimità (tra cui Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De COGNOME, Rv. 283022) sia anche la circostanza che il Prefetto nel caso di specie ha già disposto la sospensione della patente per la durata di due anni.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 1° giugno 2024 / ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata non si è attenuta a quanto già è stato puntualizzato in plurime occasioni, anche assai recentemente, dalla S.C. e cioè che, dopo la nota pronunzia della Corte costituzionale n. 88 del 2019, «In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, lo
hanno indotto a ritenere il comportamento dell’imputato altamente pericoloso per la vita e per l’incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla “gravità della condotta”, in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione)» (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139).
La revoca della patente, infatti, è stata disposta dal G.u.p. del Tribunale di Sassari, pur non essendo stato il reato per cui si è proceduto commesso sotto l’effetto di alcool o di droghe, in assenza di qualsivoglia motivazione.
3.Consegue, conformemente alla richiesta del P.G., l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari – in diversa composizione personale (art. 623, lett. d, cod. proc. pen.) – per nuovo giudizio sul punto.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Sassari, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 21/06/2024.