Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35524  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Teramo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1IGiudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo, con sentenza del 23.04.2 pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di COGNOME NOME, per i reati di c 589 bis comma 1 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., applicando la pena di anni tre e mes reclusione, disponendo inoltre la revoca della patente di guida allo stesso intestata.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi del comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo violazione dell’art. 606, lett. e), cod.p relazione all’art. 133 cod.pen.
Il ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza sarebbe illegittima, poiché assecondat motivazione manifestamente illogica e lacunosa, avendo il Giudice per l’udienza preliminare di dover applicare la massima sanzione accessoria della revoca della patente di guida, inv della sua sospensione, con argomentazione meramente apparente.
3.  Il ricorso è inammissibile.
Come più volte ribadito da questa Corte (cfr. In ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebb l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della r patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole su parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.
Ciò in quanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha d l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agl (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penal possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della st del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché no alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli arti 590 bis cod. pen.”
In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non pu disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le
aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).
Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nel aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. eventualmente applicare’ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei li dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.
Ebbene, l’onere di motivazione di cui sopra risulta pienamente adempiuto, avendo il giud patteggiamento motivato la scelta della più afflittiva sanzione amministrativa della re patente di guida, ritenendola congrua alla stregua delle valutazioni in ordine alla dete della pena e alla colpevolezza per il fatto, considerando il brutale investimento del pedon transitando sulle strisce preposte all’attraversamento della carreggiata, la condott violativa di numerose norme previste dal codice della strada, il dissennato assett evidenziato e particolarmente la fuga dopo l’investimento.
Inconferente è la censura che assume la contraddittorietà tra la sanzione amminis applicata rispetto alla misura della sanzione penale.
Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono v affatto separate, afferendo la sanzione amministrativa accessoria ad una finalità inibitoria che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la valutazione giudice di merito sulla misura della pena coinvolge una complessiva valutazione sul fatt personalità dell’indagato del tutto scollegata al profilo tecnico della circolazione strad motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contradd intrinseca del provvedimento (sez.4, n.4740 del 18/11/2020, Rv.280393).
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPHIl Presidente