Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 01/09/1984
avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 settembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato a COGNOME NOME, su conforme richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine ai reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen.; artt. 590-bis, commi 1 e 2, 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada, secondo la lettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, nella parte in cui ha disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
L’eccepita censura, infatti, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, trattasi di ipotesi di applicazione ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur nell’accezione espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, essendo stata espressamente contestata all’imputata l’aggravante prevista dal comma 2 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore ente