Revoca Patente per Omicidio Stradale: Non è Automatica, Serve la Motivazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 25773 del 2024, riafferma un principio fondamentale in materia di revoca patente per omicidio stradale: questa sanzione, la più grave, non può essere una conseguenza automatica della condanna. Il giudice ha il dovere di spiegare in modo dettagliato le ragioni che lo portano a preferire la revoca alla più mite sospensione della patente. Questo intervento chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice, ponendo al centro la necessità di una valutazione personalizzata del caso concreto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di omicidio stradale ai sensi dell’art. 589-bis del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa a seguito di patteggiamento, aveva disposto, oltre alla pena principale, anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La difesa ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava che il giudice di merito avesse applicato la sanzione più afflittiva senza fornire alcuna giustificazione, nonostante le circostanze del fatto potessero far propendere per la meno grave sanzione della sospensione della patente.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Patente
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La Suprema Corte non ha messo in discussione la colpevolezza dell’imputato, ma ha censurato il metodo con cui il giudice di primo grado è giunto a disporre la revoca.
Il Procuratore Generale stesso aveva richiesto l’annullamento con rinvio, concordando sul fatto che la sentenza mancasse di un apparato motivazionale adeguato a sostenere una decisione così incisiva. Di conseguenza, il caso è stato rinviato al Tribunale di Milano, che dovrà riesaminare il punto specifico, affidandolo a un diverso magistrato.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Corte Costituzionale
Il cuore della decisione risiede nel richiamo alla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019. Con quella pronuncia, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’automatismo della revoca patente per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. In passato, la legge prevedeva la revoca come conseguenza inevitabile della condanna, senza lasciare margini di valutazione al giudice.
La Corte Costituzionale ha stabilito che tale automatismo è irragionevole e viola il principio di uguaglianza, poiché non permette di calibrare la sanzione alla specifica gravità della condotta e alla colpa del conducente. A seguito di questa sentenza, il giudice è chiamato a operare una scelta discrezionale tra la revoca e la sospensione.
Tuttavia, questa discrezionalità non è arbitraria. La Cassazione, in linea con il suo orientamento consolidato, ha ribadito che il giudice che opta per la sanzione più sfavorevole (la revoca), in assenza di circostanze aggravanti specifiche come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ha un preciso obbligo di motivazione. Deve spiegare, in modo puntuale, perché ritiene inadeguata la sanzione della sospensione, basando la sua valutazione sui parametri generali previsti dal Codice della Strada (come l’art. 218, comma 2), che includono la gravità del danno, il pericolo causato e l’intensità della colpa. Nel caso di specie, questo obbligo motivazionale è stato completamente disatteso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza consolida un principio di garanzia per l’imputato. La revoca patente per omicidio stradale rimane una sanzione applicabile, ma non può essere un riflesso incondizionato della condanna. Ogni caso richiede un’analisi approfondita e personalizzata.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Fine dell’Automatismo: La condanna per omicidio stradale non comporta automaticamente la revoca della patente.
2. Discrezionalità Motivata: Il giudice deve scegliere tra sospensione e revoca, ma la scelta della misura più grave deve essere supportata da una motivazione specifica, logica e congrua.
3. Onere della Motivazione: In assenza di aggravanti specifiche (es. ebbrezza), l’onere di motivare la scelta della revoca è ancora più stringente. La mancanza di motivazione costituisce un vizio della sentenza che può portare al suo annullamento.
In conclusione, la decisione della Cassazione rafforza la centralità del ruolo del giudice nel valutare ogni singolo aspetto della condotta, assicurando che anche le sanzioni accessorie siano proporzionate e giuste.
La revoca della patente è sempre automatica in caso di condanna per omicidio stradale?
No. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, la revoca della patente non è più una conseguenza automatica della condanna per omicidio stradale. Il giudice deve valutare se applicare la revoca o la più mite sanzione della sospensione.
Cosa deve fare il giudice se vuole applicare la revoca della patente invece della sospensione?
Il giudice deve fornire una motivazione adeguata e puntuale. Deve spiegare le ragioni specifiche per cui ritiene la sospensione inadeguata e la revoca necessaria, basandosi sulla gravità del fatto e sulla condotta dell’imputato, specialmente in assenza di aggravanti come la guida in stato di ebbrezza.
Quali sono le conseguenze se il giudice non motiva la sua scelta sulla sanzione accessoria?
L’omessa motivazione riguardo alla scelta della revoca della patente in luogo della sospensione costituisce un vizio della sentenza. Tale vizio può portare all’annullamento della sentenza su quel punto specifico, con rinvio a un altro giudice per una nuova valutazione motivata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~e conclusioni del PG 1t GLYPH /e1 e u=4., GLYPH ~v, GLYPH ) C-t/3rd v GLYPH A e Le41-.3 – 1 , GLYPH 002- GLYPH ..ArC+2cci 1 .5 0 /G1-44, GLYPH e t 944
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I difensori di COGNOME NOME interpongono ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare Tribunale di Milano, per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con cui è disposta la revoca della patente di guida.
1.2. Con l’unico motivo sollevato, deducono la nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, evidenziando le circostanze che rendono l condotta del prevenuto meritevole dell’applicazione della meno afflittiva sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullament con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 88 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. strada laddove pr l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omici e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell’automatismo applicati dell’indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patent di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concre fattispecie in esame. Anche secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, i giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrez o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrat accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevo della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di all’art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022 COGNOME NOME, Rv. 283022).
Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale risulta essere stato del tut omesso.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano, diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio sui punto al Tribunale di Milano diversa persona fisica.
Così deciso il 5 marzo 2024