Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13775 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 17/10/1982
avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cu in epigrafe deducendo con l’unico motivo violazione di legge e vizio motivazional in relazione agli artt. 445 cod.proc.pen. e 222, comma 2 cod. strada.
Si lamenta l’illegittimità della revoca della patente che il giudice ha deci applicare a seguito della condanna dell’imputata per omicidio stradale non aggr vato, invece di procedere con la sospensione della stessa.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lett provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li neare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, e in particolare hanno rit determinante la condotta gravemente imprudente posta in essere dall’imputata e l’evento mortale che ne é derivato al fine di imporre la misura della revoca d patente di guida.
La motivazione, logica e coerente è pure conforme all’interpretazion espressa dalla Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/20 Rv. 286196 – 01) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza d aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze st centi, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patent guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare co in modo puntuale, delle ragioni che, in base ai parametri di cui all’art. 218, c 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell’imputato a mente pericoloso per la vita e per l’incolumità delle persone. (Fattispecie in Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in mo zione alla “gravità della condotta”, in assenza di valutazione della concreta gr della violazione e del pericolo per la circolazione).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al p mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
mende.
Così deciso il 25/03/2025