Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6296 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VELLETRI il 01/04/1960
avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato nei confronti d NOME COGNOME in ordine ai reati di cui all’art. 589 bis cod. pen., commesso in Ariccia I’l novembre 2022, la pena di anni 2 di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
L’imputato e il Pubblico Ministero avevano concordato l’applicazione della pena suindicata ed anche della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 6.
Il G.I.P. ha motivato l’applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in ragione della condotta dell’imputato, il quale, dopo l’incidente, si era dato alla fuga e aveva circolato alla guida di un veicolo privo di assicurazione, in tal modo denotando “spregio per gli altri utenti della strada”.
Avverso la sentenza COGNOME l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in luogo di quella della sospensione della patente. Il difensore rileva che il G.I.P. ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., per avere la vittima proceduto ad una velocità di gran lunga superiore a quella consentita in loco e in tal modo concorso a cagionare l’evento, GLYPH e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo della episodicità della condotta e della incensuratezza dell’imputato; ciò nonostante, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con una motivazione insufficiente e irrispettosa del principio di proporzionalità, valorizzando la fuga, ovvero un fatto contestato ma non provato, e la mancanza di assicurazione dell’auto. Posto che la revoca della patente non consegue automaticamente al reato in esame, il giudice avrebbe dovuto argomentare in maniera più approfondita la pericolosità del conducente e tenere conto della episodicità della condotta, affermata nella stessa sentenza, e dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato consistito nell’essersi spontaneamente presentato in Procura dopo aver appreso dai giornali che un motociclista era morto per strada probabilmente a causa del suo trattore.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha
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rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.Le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273091). Proprio perché la loro applicazione non rientra nella disponibilità delle parti, esse non possono formare oggetto dell’accordo e le relative clausole devono ritenersi come non apposte. (Sez. F n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 – 01).
Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea, ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative, in ragione della estraneità di dette sanzioni all’accordo tra le parti, limitato all pena, della obbligatorietà della loro applicazione e delle valutazioni demandate al giudice del “patteggiamento” nella verifica dei parametri di riferimento (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, COGNOME Rv. 279349).
6.Nel merito il motivo è manifestamente infondato. L’articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice, valutando la gravità della condotta del condannato, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2
dell’art. 222 cod. strada, determinata ai sensi dell’art. 218 Cds, ovvero tenendo conto della entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, nonché del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Nel caso in esame il G.I.P. ha ritenuto di applicare la sanzione della revoca della patente e ha dato ragione di tale determinazione con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ovvero richiamando la gravità della condotta di reato, caratterizzata dalla fuga e dall’utilizzo di u mezzo privo di copertura assicurativa e rilevando che la sanzione in esame avrebbe impedito al ricorrente di porre in essere condotte analoghe.
Il motivo di ricorso, di contro, lamenta profili di contraddittorietà inesistenti Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, CdS consegue unicamente alla sussistenza di una causa concorrente rispetto all’evento, ma non vale di per sé a connotare in termini di minore gravità la condotta dell’autore del reato sotto il profilo della grado della colpa: detta attenuante, invero, può operare anche a fronte di plurimi e significativi addebiti di colpa nei confronti del soggetto ritenuto corresponsabile dell’evento. Il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, inoltre, non è in contrasto con la applicazione della revoca della patente, posto che il primo opera sul piano della sanzione penale e si fonda sulla prognosi di non ricaduta nel reato, mentre la seconda vale a scongiurare anche la reiterazione di semplici illeciti amministrativi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende