Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 02/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone con sentenza del 02/04/2025 applicava a NOME COGNOME la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità e disponeva la revoca del patente di guida per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 222, comma 2, cod. strada, nonché vizio di motivazione. Osserva che, in seguito alla sentenza n.
88 del 2019 della Corte costituzionale, nel caso in cui i reati di cui agli artt. 58 bis e 590-bis cod. pen. non siano aggravati dallo stato di ebbrezza o dall’uso di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida non può essere automatica, dovendo il giudice motivare specificamente in ordine alle ragioni che impongono l’applicazione di siffatta sanzione amministrativa accessoria; che, nel caso di specie, invece, la motivazione della sentenza impugnata sul punto è del tutto assente.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va, innanzitutto, premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, l sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
È stato, in proposito, evidenziato che l’automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplat dalle due citate disposizioni, sanzionate con le pene più gravi, rispettivamente, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Ed invero, porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia d tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce idiranli un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Diversamente, in relazione ad altri comportamenti pur gravemente colpevoli, che tuttavia si pongono al di sotto di quel livello, la previsione della medesima sanzione amministrativa della revoca della patente di guida non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità, non trovando più giustificazione l’automatismo della sanzione amministrativa, che deve invece cedere alla valutazione individualizzante del giudice. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso e eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa.
Dunque, in tema di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o
gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che, in base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell’imputato altamente pericoloso per la vita e per l’incolumità delle persone (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 01), ciò potendo desumere dall’entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa e dal pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare alla collettività (Sez. 4, n. 109 del 16/11/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME, Rv. 283490 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01).
Va, altresì, chiarito che i criteri di riferimento, tanto nella individuazi della sanzione amministrativa accessoria, quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono, in luogo di quelli di cui all’art. 133 cod. pen., quelli previsti dall’art. 218, comma 2, strada, con la conseguenza che le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 12457/2024, cit.; Sez. 4, n. 32889/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 13747/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto cura di precisare che nei casi di omicidio stradale per i quali, all’esito della valutazione condotta al stregua dei parametri sopra evidenziati, sia applicata la meno grave sanzione della sospensione della patente di guida, trova applicazione anche il disposto dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, che prevede la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria di cui si discute, in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32889 del 2022, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 18368 del 18/04/2021, COGNOME, n.m.).
3.2. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che il giudice di prime cure si è limitato a statuire che “A mente dell’art. 222, comma 2 d.lgs. 285/1992 si dispone la revoca della patente di guida nei confronti dell’imputata”, senza indicare le ragioni su cui tale statuizione si fonda, che possano giustificare l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria così severa; né ciò è possibile desumere dalla trama complessiva della motivazione, che non contiene
alcun riferimento a comportamenti dell’imputata ostativi all’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in luogo della sua revoca.
In conclusione, a fronte della carenza assoluta di motivazione, anche grafica, in relazione alle ragioni che giustificano la revoca della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente a detta statuizione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Crotone.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Crotone. Dichiara l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il giorno 1° ottobre 2025.