Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.11.2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 24.2.2022 con cui il Gip presso il Tribunale di Roma aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. e, concessa l’attenuante di cui al comma 7 e ridotta la pena per il rito abbreviato, la aveva condannata alla pena di anni due di reclusione con la revoca della patente di guida oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidare in separato giudizio.
Il procedimento ha ad oggetto il sinistro verificatosi in data 3.12.2020 in Roma, INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO, in cui erano coinvolti l’autovettura Fiat Panda condotta dalla COGNOME e due pedoni (COGNOME NOME e COGNOME NOME); il corpo della NOME veniva estratto dai Vigili del Fuoco in quanto GLYPH era GLYPH rimasto GLYPH incastrato GLYPH sotto GLYPH l’autovettura GLYPH dell’imputata GLYPH e successivamente ne veniva constatato il decesso mentre la COGNOME veniva accettata al RAGIONE_SOCIALE con codice verde.
Dai riscontri effettuati risultava che la COGNOME percorreva INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO e che procedeva all’inversione di marcia all’altezza del INDIRIZZO impegnando la corsia di sinistra in direzione di INDIRIZZO senza avvedersi della presenza di due pedoni che attraversavano la strada in direzione della chiesa ivi ubicata. Dalle riprese della telecamera posta su INDIRIZZO si vedevano chiaramente le due donne e l’autovettura condotta dalla COGNOME che effettuava l’inversione di marcia; in particolare in un fotogramma si notava che il conducente dell’auto si fermava per un sussulto dell’auto verosimilmente causato dal corpo della vittima sotto le ruote.
Si accertava altresì che sul luogo del sinistro erano presenti strisce pedonali e che l’incidente era avvenuto di prima mattina in un tratto in cui era funzionante anche l’illuminazione artificiale.
Il giudice di primo grado riteneva l’imputata responsabile del reato ascrittole per aver tenuto una condotta di guida in violazione dell’art. 140, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 tanto da aver cagionato il decesso di un pedone e le lesioni all’altro ritenendo la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 589 bis comma 7 cod.pen. atteso che le persone offese non procedevano sulle strisce pedonali. L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava integrale conferma in quella d’appello.
Avverso la sentenza d’appello l’imputata, a mezzo, del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen..
Assume che vi é stata da parte del giudice del gravame una errata lettura della decisione della Corte costituzionale n. 88 del 2019 in tema di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 non avendo la pronuncia de qua operato alcuna distinzione quanto al tipo di procedimento.
Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in quanto il giudice d’appello nell’applicazione della misura della revoca della patente di guida utilizza un’argomentazione lacunosa ed illogica.
Assume che il giudice d’appello ha applicato la sanzione della revoca della patente di guida senza argomentare la decisione.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.
Va premesso che in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022).
Nella specie la Corte di appello ha reso adeguata motivazione in ordine alla scelta della sanzione accessoria della revoca della patente di guida valorizzando la particolare gravità della condotta ed il danno che ne è conseguito, cosicché la sanzione prescelta è stata ritenuta l’unica a tutela della sicurezza pubblica. Si tratta di motivazione del tutto congrua e, pertanto, non censurabile.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23.11.2023